Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
trattamento dei dati. Ma in ogni caso, l’articolo 31 capoverso 1 P-OCaGi ammette
soltanto valutazioni necessarie per l’adempimento di compiti concreti del Servizio del casellario giudiziale.
2.5.3 Termini per l’iscrizione dei dati in VOSTRA (capitolo 5, sezione 3)
Art. 32-37 Osservazioni preliminari sui termini per l’iscrizione dei dati
Secondo l’articolo 28 LCaGi, l’OCaGi deve stabilire i termini entro i quali i dati soggetti a obbligo di iscrizione devono essere inseriti in VOSTRA. Perciò, gli articoli 32-37 P-OCaGi definiscono questi termini per ciascuna categoria di dati VOSTRA. I termini di elaborazione sono volutamente stringati, affinché le iscrizioni non siano inutilmente ritardate.
Art. 32 Termini per l’iscrizione dei dati identificativi della persona
Di regola, i dati identificativi ai sensi dell’articolo 17 LCaGi sono iscritti o modificati in VOSTRA insieme ai dati penali soggetti a obbligo di iscrizione, sicché in questi casi i termini di iscrizione indicati agli articoli 33–37 P-OCaGi valgono anche per l’aggiornamento delle generalità (cfr. art. 32 cpv. 1 P-OCaGi). Ma se la modifica riguarda soltanto i dati identificativi, dovrebbe essere effettuata immediatamente (cfr. art. 32 cpv. 2 P-OCaGi), poiché il costante aggiornamento delle generalità costituisce un fondamento decisivo per il corretto funzionamento di VOSTRA. Occorre tuttavia ricordare che ora l’aggiornamento degli attributi principali dell’identità principale è effettuato in larga misura automaticamente, e questo nuovo meccanismo rende superfluo l’aggiornamento manuale dei dati identificativi in questi ambiti.
Art. 33 Termini per l’iscrizione delle sentenze originarie, delle decisioni
successive e dei dati di esecuzione registrati a posteriori
Le sentenze originarie e le decisioni successive svizzere devono essere iscritte entro
una settimana dalla determinazione del passaggio in giudicato (cfr. art. 33 cpv. 1 P-OCaGi). Questa formulazione è intenzionalmente complessa, poiché nei casi in cui il passaggio in giudicato retroagisce alla data della sentenza (cfr. art. 437 cpv. 2 CPP), non ci si può basare direttamente sul passaggio in giudicato. Nel definire questo termine si è tenuto conto del fatto che per molte autorità l’iscrizione deve essere effettuata da un’altra autorità (che gestisce VOSTRA); pertanto, è previsto che quando è richiesto un avviso all’autorità tenuta a effettuare l’iscrizione, esso va inviato immediatamente (cfr. art. 33 cpv. 9 P-OCaGi). Questi termini di iscrizione sono stringati e impongono sia un’organizzazione efficiente degli avvisi sia la disponibilità delle opportune risorse di personale a livello cantonale. I Cantoni sono tenuti a verificare gli iter attuali e se del caso a migliorarli.