Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
capoverso 7 P-OCaGi impone alle autorità competenti di iscrivere queste date al più tardi una settimana dopo aver preso conoscenza del motivo di partenza. In caso di rinvio coatto, trasferimento a fini di esecuzione o estradizione deve essere disponibile un relativo avviso di esecuzione della polizia. Questa informazione è più difficile da constatare in caso di «partenza volontaria», caso in cui la data effettiva di partenza è in genere ignota, e in cui invece deve essere iscritta la probabile data di partenza figurante nella decisione dell’autorità competente in materia di migrazione. Il compito di definire il momento a partire dal quale le autorità competenti possono presupporre di conoscere una probabile (e quindi futura) data di partenza è intenzionalmente delegato alla prassi;
− Una persona contro cui è stata pronunciata l’espulsione dalla Svizzera può
chiedere che la sentenza originaria in questione non rimanga iscritta a vita in VOSTRA, purché siano adempiute le condizioni previste all’articolo 30 capoverso 2 lettera n seconda frase LCaGi. Il Servizio del casellario giudiziale esamina le relative domande e annota senza indugio in VOSTRA l’accoglimento di una tale domanda (cfr. art. 33 cpv. 8 e allegato 2 n. 3.4.5.5 P-OCaGi).
Art. 34 Termini per l’iscrizione di procedimenti penali pendenti
Il termine per l’iscrizione di procedimenti penali pendenti è stato accorciato dagli attuali 14 giorni (cfr. art. 11 cpv. 3 ordinanza VOSTRA) a tre giorni lavorativi (cfr. art. 34 cpv. 1-3 P-OCaGi). In realtà, l’iscrizione dovrebbe per quanto possibile essere effettuata immediatamente, poiché le informazioni sui procedimenti penali pendenti rivestono un grande interesse per numerose autorità. Tuttavia, in considerazione del fatto che in certi casi essa non è effettuata dalla stessa direzione del procedimento ma dal SERCO, il termine è stato fissato a tre giorni. Un termine di iscrizione breve migliora il coordinamento della procedura ed è particolarmente importante se viene emesso direttamente un decreto d’accusa. In tal caso occorrerebbe iscrivere in VOSTRA anche un procedimento penale pendente (cfr. art. 34 cpv. 2 lett. b P-OCaGi). In particolare nei casi in cui il decreto d’accusa viene impugnato, può trascorrere molto tempo prima dell’iscrizione della sentenza originaria passata in giudicato, durante il quale le altre autorità non sono informate in merito al procedimento. Ma anche in assenza di impugnazione, potrebbe passare un tempo molto lungo prima che la sentenza sia iscritta (termine di 10 giorni per fare opposizione più una settimana per l’iscrizione effettiva). Se in questo periodo un’altra autorità emette un decreto d’accusa, può facilmente accadere che le sentenze siano contraddittorie (p. es. se non ci si è accorti che avrebbe dovuto essere inflitta una pena complementare, o se un periodo di prova viene prolungato sebbene la pena sospesa condizionalmente da un’altra autorità sia già stata revocata).
Come nel regime sinora applicabile (cfr. art. 11 cpv. 4 ordinanza VOSTRA), dovrà essere prevista anche in futuro la possibilità di posticipare l’iscrizione di un procedimento pendente (cfr. art. 34 cpv. 4 P-OCaGi). Si tratta di casi in cui l’apertura del procedimento non è ancora stata comunicata all’interessato perché è stata ordinata una misura di sorveglianza segreta. L’iscrizione del procedimento pendente in VOSTRA potrebbe insospettire la persona interessata se essa facesse valere il diritto