Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
di accesso riconosciutole dall’articolo 57 LCaGi. Annerire questa iscrizione non servirebbe a nulla, poiché si capirebbe subito di quale informazione si tratta. Perciò, l’iscrizione deve essere posticipata se rischia di vanificare lo scopo del procedimento.
Art. 35 Termini per l’iscrizione di dati di sistema, ricerche e consultazioni
verbalizzate
I dati appartenenti alle categorie menzionate all’articolo 35 P-OCaGi sono creati automaticamente da VOSTRA.
− Per quanto riguarda i «dati di sistema» ai sensi degli articoli 24 e 25 P-OCaGi,
il fattore che avvia la loro creazione è già chiaramente definito dal disciplinamento previsto Dato che oltretutto non vi sono utenti che potrebbero trascinare l’iscrizione per le lunghe, non ha senso indicare una data precisa per l’iscrizione dei dati in questione; pertanto, questo articolo fa semplicemente riferimento al momento della loro creazione (cfr. art. 35 cpv. 1 P-OCaGi). Lo stesso discorso vale anche pe le «ricerche» di cui all’articolo 31 P-OCaGi.
− Anche le «consultazioni verbalizzate» ai sensi dell’articolo 28 P-OCaGi sono
create automaticamente dal sistema. Nel loro caso, tuttavia, il momento della registrazione (automatica) dei dati in VOSTRA non può essere sempre definito allo stesso modo, e quindi è necessario un disciplinamento un po’ più dettagliato (cfr. art. 35 cpv. 2 P-OCaGi). Il fatto che per gli «utenti facenti capo a un’autorità che gestisce VOSTRA» debbano valere di volta in volta regole proprie dipende a sua volta dal fatto che secondo l’articolo 25 capoverso 2 LCaGi le consultazioni effettuate dalle «autorità che gestiscono VOSTRA» vengono verbalizzate soltanto in due casi eccezionali, e precisamente alla «prima iscrizione» (cfr. art. 35 cpv. 2 lett. a P-OCaGi) e all’«allestimento di un estratto su richiesta scritta di un’altra autorità» (cfr. art. 35 cpv. 2 lett. b P-OCaGi).
Art. 36 Termini per l’iscrizione dei dati relativi alle richieste di estratti di
un casellario giudiziale estero
I dati relativi alle richieste di estratti di un casellario giudiziale estero vengono registrati dagli utenti (richiedenti), dal Servizio del casellario giudiziale (per ulteriore elaborazione della richiesta) o in modo automatico. Il momento dell’iscrizione previsto all’articolo 36 P-OCaGi deve dunque essere definito in maniera differenziata.
Art. 37 Termini per l’iscrizione dei dati relativi alle richieste di estratti per
privati ed estratti specifici per privati
All’iscrizione dei dati relativi a queste richieste partecipano persone molto diverse: lo stesso richiedente, la persona che serve allo sportello postale, il collaboratore responsabile se si tratta di un grande cliente e i collaboratori del Servizio del casellario