Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
giudicato. Tuttavia, il campo di applicazione di questa disposizione è stato circoscritto alle sentenze straniere disciplinate da una decisione svizzera di exequatur che trasforma la sanzione in «nessuna pena complementare. Effettivamente, date le soglie minime previste nelle condizioni di iscrizione per i minori (cfr. art. 18 cpv. 2 e art. 19 cpv. 2 LCaGi), non è affatto possibile iscrivere una sentenza contro un minore (svizzera o straniera che sia) in cui già nella sentenza originaria non è stata inflitta «nessuna pena complementare». Ma una decisione di exequatur con «nessuna pena complementare» non delegittima l’iscrizione di sentenze contro minori se le sanzioni previste nella sentenza originaria giustificano un’iscrizione.
L’articolo 38 capoverso 2 P-OCaGi chiarisce che anche le sentenze originarie sottoposte a questo computo non sono eliminate se è iscritta un’altra sentenza originaria la cui eliminazione è assoggettata a un termine più lungo (cfr. art. 30 cpv. 1 LCaGi). Una sentenza complementare con «nessuna pena complementare», dunque, non viene eliminata fintanto che non sia stata eliminata la sentenza iniziale alla quale la sentenza complementare si riferisce.
Art. 39 Rimozione di una sentenza originaria con «nessuna pena
complementare» come unica conseguenza giuridica dagli estratti 2 e 3 per autorità
Le considerazioni esposte nel commento all’articolo 38 P-OCaGi, relative alle lacune normative nel disciplinamento dei termini di eliminazione delle sentenze originarie (v. sopra), valgono per analogia anche per la rimozione di queste sentenze originarie dagli estratti 2 e 3 per autorità. Si tratta dei casi con «nessuna pena complementare» come unica conseguenza giuridica, pronunciata nella stessa sentenza originaria oppure nella decisione di exequatur, che in virtù dell’articolo 38 capoverso 3 lettera l LCaGi può essere determinante.
A complemento delle regole previste all’articolo 38 LCaGi, l’articolo 39 P-OCaGi introduce due regole sostitutive che si ispirano ai termini più previ per la rimozione dagli estratti 2 e 3 per autorità. La soluzione proposta distingue anche in questo caso tra sentenze contro adulti (per le quali la rimozione è prevista dopo 10 anni dalla data di passaggio in giudicato) e le sentenze contro minori (per la cui rimozione è prevista dopo 5 anni dalla data di passaggio in giudicato). La regola sostitutiva per l’estratto 2 e 3 per autorità si distingue anche per il fatto che per gli estratti 2 e 3 non è prevista alcuna proroga del termine per la rimozione dovuta ad altre sentenze originarie (cfr. art. 38 cpv. 2 P-OCaGi). Per il resto si può rimandare al commento all’articolo 38 P-OCaGi.