Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

devono essere eliminati (poiché non servono più). Gli avvisi di sistema e le ricerche sono automaticamente eliminati da VOSTRA due settimane dopo che sono stati contrassegnati come «completati» (cfr. art. 42 cpv. 1 P-OCaGi). Per gli avvisi di sistema l’articolo 31 capoverso 3 LCaGi prevede già una regola di eliminazione, secondo la quale i dati sono eliminati appena l’autorità competente «risponde». Questa formulazione è ambigua. Essa suggerisce che per avviare l’eliminazione è necessario un riscontro («risposta»), ma la realtà è diversa. L’autorità competente deve poter rispondere da sé che un affare è stato completato. Il periodo-tampone previsto di 14 giorni consente di ricostruire gli avvisi erroneamente contrassegnati come «completati».

La summenzionata regola di cui all’articolo 42 capoverso 1 P-OCaGi viene applicata anche a tutti gli altri avvisi memorizzati in VOSTRA nello stesso luogo in cui sono memorizzati gli avvisi di sistema ai sensi dell’articolo 25 P-OCaGi: Si tratta dell’avviso alle autorità competenti in materia di circolazione stradale (cfr. art. 56 cpv. 2 P-OCaGi), alle autorità cantonali competenti in materia di stranieri (cfr. art. 58 cpv. 2 P-OCaGi) e agli Stati di origine (cfr. art. 61 cpv. 2 P-OCaGi).

Nei casi in cui le autorità competenti non contrassegnano direttamente gli avvisi di sistema, gli altri avvisi e le ricerche come completati, l’articolo 42 capoverso 3 P-OCaGi prevede aggiuntivamente un’eliminazione automatica al più tardi un anno dopo la loro creazione. Comunque, questa norma non dovrebbe essere applicata quasi mai, poiché le autorità che gestiscono VOSTRA hanno già la loro convenienza a ripulire le loro caselle postali dai dati superflui.

Art. 43 Trattamento delle richieste per il computo speciale del termine di

eliminazione

Sinora, per il computo del termine di eliminazione di cui all’articolo 30 capoverso 2 lettera n seconda frase LCaGi, sussistono diversi aspetti non ancora disciplinati:

− l’articolo 43 capoverso 1 P-OCaGi definisce la documentazione da presentare

per far sì che una richiesta possa essere approvata. Le conferme di cui all’articolo 43 capoverso 1 lettera b P-OCaGi sono rilasciate dalle autorità competenti in materia di naturalizzazione a livello cantonale (in caso di naturalizzazione ordinaria) o dalla Segreteria di Stato della migrazione (in caso di naturalizzazione agevolata);

− l’articolo 43 capoverso 2 P-OCaGi stabilisce che in VOSTRA è annotata soltanto

l’approvazione della richiesta (cfr. allegato 2 n. 3.4.4.5 P-OCaGi), e che la documentazione presentata non viene archiviata in VOSTRA ma in una banca dati separata. Considerato il probabile esiguo numero di casi, la realizzazione di un archivio separato in VOSTRA richiederebbe uno sforzo eccessivo;

− secondo l’articolo 43 capoverso 3 P-OCaGi, la corrispondente nota in VOSTRA

(richiesta approvata) è eliminata e la pertinente documentazione esterna è distrutta non appena non sono più iscritti dati penali sulla persona interessata. L’adempimento di questo compito è assicurato mediante un opportuno avviso al