Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

Servizio del casellario giudiziale (a questo riguardo cfr. art. 25 cpv. 1 lett. g P-OCaGi).

Art. 44 Disposizione straordinaria di una data appropriata di fine

dell’esecuzione rilevante esclusivamente per il computo dei termini

Il corpo normativo che disciplina i termini per l’eliminazione71 di una sentenza originaria da VOSTRA si ricollega a dati specifici che devono essere registrati nel sistema per consentire il computo di tali termini. Un aspetto problematico è costituito dalla fine dell’esecuzione di una sanzione, poiché tale data deve essere comunicata a VOSTRA mediante decisione successiva (DS). Infatti, se in VOSTRA mancano queste DS, anche le sentenze originarie corrispondenti rimangono memorizzate fino al decesso della persona interessata. Il problema riguarda non solo la sentenza originaria di cui mancano le date di esecuzione, ma anche le altre sentenze originarie (con termini computabili) concernenti la stessa persona, poiché fa stato il termine di eliminazione più lungo di tutte le sentenze originarie dello stesso incarto (cfr. art. 30 cpv. 1 LCaGi). L’iscrizione di queste DS, e quindi la disponibilità di dati completi, è dunque determinante per il computo corretto dei termini di conservazione delle sentenze originarie.

Nella pratica, tuttavia, succede a volte che una DS rilevante per la fine dell’esecuzione non sia mai trasmessa a VOSTRA. Con l’ausilio di opportuni avvisi di sistema (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. c P-OCaGi), le autorità competenti vengono incaricate a intervalli regolari di verificare l’assenza di una data di fine della misura e di comunicare tale data prima che i dati corrispondenti diventino inaccessibili. Specialmente nel caso delle sentenze straniere, però, capita che i dati rilevanti non possano essere forniti (sui motivi, cfr. in dettaglio le considerazioni più avanti). Dal punto di vista della protezione dei dati, questa situazione è insoddisfacente.

Per rimediare alle conseguenze dell’insuccesso del sistema di avvisi, il Servizio del

casellario giudiziale può definire autonomamente, alle condizioni previste dall’articolo 44 P-OCaGi, una data «appropriata» di fine dell’esecuzione in luogo

e vece della data effettiva mancante; tuttavia, la data fissata dal Servizio del casellario giudiziale è rilevante esclusivamente per il computo dei termini di eliminazione e rimozione delle sentenze originarie dagli estratti (cfr. art. 44 cpv. 2 primo periodo P-OCaGi).

Per poter registrare i dati corrispondenti in VOSTRA, il Servizio del casellario giudiziale deve dapprima emettere una decisione. In VOSTRA, tale decisione recherà il titolo seguente: «disposizione straordinaria di una data appropriata di fine dell’esecuzione rilevante esclusivamente per il computo dei termini» (a seguire in

71 Le considerazioni che seguono valgono anche per il computo dei termini per la rimozione di una sentenza originaria dagli estratti del casellario giudiziale. Tuttavia, si conoscono casi in cui la mancanza della data di esecuzione non conterebbe anche per il termine di eliminazione; quindi, qui di seguito vengono trattati soltanto questi casi.