Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

breve «DSDCT»). A tal fine, devono essere adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:

− articolo 44 capoverso 1 lettera a P-OCaGi: la data effettiva mancante della fine

dell’esecuzione deve consistere in un’informazione necessaria per il computo corretto del termine di eliminazione (o del termine di rimozione) di una sentenza originaria. Questa condizione è adempiuta nei casi seguenti:

− in caso di mancanza della data della fine dell’esecuzione per una misura stazionaria o un trattamento ambulatoriale (cfr. art. 30 cpv. 3 lett. b LCaGi). Se la data della fine della misura non è registrata, VOSTRA non può calcolare il termine di eliminazione, e quindi le relative sentenze originarie non possono più essere eliminate. Non pongono invece problemi le misure nei confronti di minori ordinate da autorità svizzere, poiché secondo l’articolo 19 capoverso 2 DPMin queste misure cessano al più tardi con il compimento del 25oanno di età (in assenza di una DS sulla fine della misura, questa data viene fissata automaticamente dal sistema di computo dei termini). Tuttavia, se nel caso di sentenze contro minori rette dal diritto anteriore emergesse che deve essere fissata una data più prossima per la fine della misura, la DSDCT offrirebbe anche in questo caso una soluzione collaudata per calcolare correttamente i termini;

− se manca la data di una «liberazione definitiva» da una pena detentiva revocata (reclusione, detenzione o arresto) interamente scontata per il computo del nuovo inizio del termine relativo a un divieto di esercitare un’attività, di avere contatti o di accedere ad aree determinate ai sensi del CP e del CPM (cfr. art. 67c cpv. 3 CP)72. La mancanza della data di fine dell’esecuzione crea minori difficoltà, poiché senza le informazioni rilevanti sul nuovo inizio del termine la durata del divieto è calcolata semplicemente in base ai dati disponibili. La durata più breve del divieto comporta anche il computo di un termine minimo più breve (cfr. art. 30 cpv. 2 lett. m LCaGi). Questa conseguenza può a sua volta comportare errori nel calcolo del termine di eliminazione per le corrispondenti sentenze originarie;

− articolo 44 capoverso 1 lettere b e c P-OCaGi: la data effettiva di fine

dell’esecuzione non è iscritta in VOSTRA ed è anche molto improbabile che una vera e propria DS venga mai iscritta in VOSTRA. Come già esposto in

precedenza, ordinariamente il computo dei termini reagisce soltanto alle «decisioni successive» vere e proprie e iscritte. Ma una decisione di questo tipo può mancare per due ragioni: anzitutto, se le autorità estere si rifiutano di trasmettere al Servizio del casellario giudiziale le necessarie informazioni (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. c n. 2 P-OCaGi). In pratica, però, dovrebbe avere più importanza il caso in cui la data della fine di una misura non viene affatto stabilita con una formale decisione successiva, ad esempio perché la fine di una misura

72 Anteriormente al 1o gennaio 2015, la DS «liberazione definitiva» da una pena detentiva non era soggetta a obbligo di iscrizione (cfr. nota a piè di pagina ad art. 6 cpv. 3 ordinanza VOSTRA).