Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
all’estero è fissata da una durata massina legale (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. c n. 1 P-OCaGi). Nel contesto svizzero si può immaginare il raro caso in cui un’autorità ai sensi dell’articolo 64 capoverso 3 CP rinuncia a un internamento ma senza comunicarlo con una DS di revoca, bensì disponendo soltanto la liberazione condizionale dalla pena detentiva. In questi casi, il Servizio del casellario giudiziale potrebbe fissare la «data di fine dell’esecuzione» allo spirare del periodo di prova della liberazione condizionale dalla pena detentiva. Pertanto, una «disposizione straordinaria di una data appropriata di fine dell’esecuzione rilevante esclusivamente per il computo dei termini» entra in linea di conto soltanto in casi assolutamente eccezionali;
− articolo 44 capoverso 1 lettera d P-OCaGi: la persona a cui è stata inflitta una
sanzione non è «palesemente più oggetto dell’esecuzione» di cui occorre
definire la data finale. Finalmente, non deve essere fissata una data di fine esecuzione artificiale fintanto che non si sa se l’esecuzione è terminata. Tale questione deve essere chiarita alla luce dell’insieme delle circostanze della fattispecie. La prova della fine dell’esecuzione non deve sottostare a requisiti troppo elevati. Altrimenti, specialmente in caso di trattamento ambulatoriale, sarebbe praticamente impossibile addurre questa prova senza l’appoggio di un’autorità.
Per quanto riguarda la notifica di queste disposizioni in forma di decisione occorre distinguere tra i casi seguenti:
− se il luogo dove si trova la persona interessata può essere stabilito, si
applicano integralmente le regole previste dalla legge federale del 20 dicembre 196873 sulla procedura amministrativa (PA). Secondo l’articolo 44 capoverso 3 primo periodo P-OCaGi, questa disposizione è emanata come decisione impugnabile (cfr. art. 5 PA) e notificata in forma del tutto ordinaria (cfr. art. 34 PA). Come tutte le decisioni, anche questa disposizione deve essere motivata e indicare il rimedio giuridico (cfr. art. 35 PA e il commento più avanti). Contro di essa può essere interposto, nel termine usuale di 30 giorni dalla notificazione (cfr. art. 50 cpv. 1 PA), un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 31, 32 e 33 lett. d della legge del 17 giugno 200574 sul Tribunale amministrativo federale in combinato disposto con l’art. 47 cpv. 1 lett. b PA).
Nella motivazione della decisione occorre spiegare perché le condizioni previste all’articolo 44 capoverso 1 P-OCaGi sono adempiute e perché la data di fine dell’esecuzione deve ritenersi «appropriata». La fine dell’esecuzione è
«determinata tenendo conto dei dati disponibili nel caso specifico» (cfr.
art. 44 cpv. 2 secondo periodo P-OCaGi). La data determinante in un caso o nell’altro non può essere definita astrattamente. Per questa ragione, a livello di ordinanza non sono previste regole più concrete per la determinazione di tale data. Di certo, occorrerebbe considerare anche un’eventuale durata di base
73 RS 172.021
74 LTAF; RS 173.32