Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

prevista dalla legge per la misura da eseguire o l’ultimo momento conosciuto dell’esecuzione.

Inoltre, nella decisione occorre puntualizzare che la «data appropriata di fine dell’esecuzione» è utilizzata per il computo dei termini soltanto se non è stata iscritta in VOSTRA una decisione successiva che prova la fine effettiva dell’esecuzione (cfr. art. 44 cpv. 2 primo periodo e cpv. 5 P-OCaGi).

La decisione così emanata non costituisce una «vera e propria» decisione

successiva nel senso previsto dal diritto penale (v. la definizione all’art. 2 lett. b LCaGi). Tuttavia, dopo il passaggio in giudicato, essa viene iscritta in VOSTRA «analogamente a una decisione successiva» (cfr. art. 44 cpv. 3 secondo periodo e art. 22 cpv. 4 P-OCaGi). Questa regola vale anche per eventuali decisioni su ricorso pronunciate da istanze superiori. Inoltre, viene depositata in VOSTRA una copia della decisione anche con la DSDCT (come d’uso per le DS); in tal modo, il trattamento dei dati è reso trasparente perlomeno per le autorità con diritto di consultazione dell’estratto 1 per autorità. Questa soluzione è dunque migliore rispetto a un campo di dati nascosto a livello di programmazione che può essere alimentato soltanto dagli amministratori di sistema;

− leggermente diverso è il caso in cui il luogo dove si trova la persona interessata

non può essere stabilito (cfr. art. 44 cpv. 4 P-OCaGi). In questo caso la decisione non può essere recapitata per iscritto alla persona interessata, e quindi la notificazione non può essere effettuata normalmente. Questa ipotesi potrebbe verificarsi con una certa frequenza nel caso delle sentenze originarie straniere, poiché il Servizio del casellario giudiziale non coltiva contatti con le persone registrate, e in questi casi dipende dalla cooperazione con le autorità estere. Quindi, quando non è possibile stabilire un indirizzo per il recapito, la DSDCT motivata non deve essere notificata, ma, prima di passare in giudicato, deve comunque essere iscritta in VOSTRA («analogamente» a una vera e propria DS). Le condizioni quadro seguenti giustificano questo particolare modo di procedere: L’iscrizione della DSDCT in VOSTRA è la soluzione che meglio consente di garantire che le persone interessate vengano a conoscenza della decisione anche in assenza di notifica (cfr. art. 44 cpv. 4 primo periodo P-OCaGi). Tuttavia, per dare alla persona interessata la possibilità di chiedere la verifica della decisione

le viene riconosciuto il diritto di chiedere entro 30 giorni dalla conoscenza dell’iscrizione l’emanazione di una decisione impugnabile, che può esserle

notificata conformemente alle regole ordinarie della PA. I passi ulteriori sono retti dall’articolo 44 capoverso 3 P-OCaGi.

Di norma, potrebbe essere utile che la persona stessa presenti una opportuna richiesta affinché sia disposta in via straordinaria una data appropriata di fine dell’esecuzione e rilevante per il computo dei termini (art. 44 cpv. 1 frase introduttiva P-OCaGi). In tal caso, infatti, sarebbero disponibili anche i suoi dati di contatto per concederle il diritto di essere sentito e notificare correttamente la relativa decisione. L’esempio di cui sopra sul calcolo della nuova data d’inizio del termine in caso di divieto di esercitare un’attività, di avere contatti o di accedere ad aree determinate ai sensi del CP o del CPM evidenzia tuttavia che ciò non favorisce sempre gli interessi della persona in questione. Perciò, una DSDCT può essere presa anche d’ufficio. Una