Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

Nell’estratto PDF non vengono stampate nemmeno indicazioni sulla «detenzione computabile», poiché queste indicazioni servono soltanto alle autorità d’esecuzione che dispongono già di un collegamento in linea o per comunicazione all’UST (cfr. allegato 2 n. 3.7 P-OCaGi).

L’estratto stampato non contiene nemmeno indicazioni sull’eventuale accoglimento di una richiesta relativa al computo del termine di eliminazione senza considerazione della durata dell’espulsione dopo la naturalizzazione (cfr. art. 30 cpv. 2 lett. n seconda frase LCaGi e allegato 2 n. 3.4.5.5 P-OCaGi).

Tra i dati in linea e l’estratto stampato esistono divergenze marginali anche per quanto riguarda l’area delle «copie elettroniche». Per non sprecare carta inutilmente, le copie elettroniche dell’originale di una sentenza originaria svizzera è allegata all’estratto 1 per autorità stampato soltanto su richiesta (cfr. allegato 2 n. 4.1.1 P-OCaGi)80. Se all’estratto stampato viene allegata una copia elettronica, i dati di sistema corrispondenti che contrassegnano le copie nella vista in linea non sono necessari (cfr. allegato 2 n. 4.1.2 e 4.2.2 P-OCaGi).

La data prevista per la mancata comparizione di una sentenza originaria figura soltanto nell’estratto stampato (cfr. allegato 2 n. 5 P-OCaGi). Queste indicazioni si trovano comunque anche in linea nella sezione «Informazioni» dell’identità principale (cfr. allegato 1 n. 1.4.6 e 1.4.7.1.2-1.4.7.1.6 P-OCaGi);

− differenze principali riguardanti le decisioni successive (allegato 3 P-OCaGi):

anche nel caso delle decisioni successive, nell’estratto stampato non compaiono le indicazioni sul rilevamento iniziale e sull’ultima modifica (cfr. allegato 3

n. 1.6.1 e 1.6.2 P-OCaGi).

Le divergenze riguardanti le «copie elettroniche» sono identiche a quelle previste per le sentenze originarie (cfr. il commento sopra e l’allegato 3 n. 1.7 P-OCaGi).

Se in una DS in VOSTRA è indicato in una nota che per un determinato campo di dati non è presente «nessuna indicazione», il campo di dati in questione non figura nell’estratto (cfr. p. es. allegato 3 n. 2.2, 4.3, 12.3, 19.5, 21.3, 27.2 o 33.2 P-OCaGi).

Nel caso dei divieti di avere contatti o di accedere a un’area figuranti in una DS, vengono anche anonimizzate alcune indicazioni a tutela della vittima (cfr. il commento riguardante le sentenze originarie e l’allegato 3 n. 24.2 e 25.2 P-OCaGi);

− differenze principali riguardanti i procedimenti penali pendenti (allegato 4 P-OCaGi):

anche nel caso dei procedimenti penali pendenti, nell’estratto stampato non sono riportate le indicazioni sul rilevamento iniziale e sull’ultima modifica (cfr.

80 Diverso è invece il caso delle copie del modulo di comunicazione per le sentenze straniere. Esse sono sempre allegate all’estratto stampato (cfr. allegato 2 n. 4.2.1 P-OCaGi).