Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
P-OCaGi soddisfa questa prescrizione rimandando agli allegati 1-4 P-OCaGi. In questi allegati i dati di sistema sono tutti contrassegnati con una «X» nella colonna 2. Nelle colonne 3 e 4 sono menzionati i relativi estratti.
Art. 48 Estratti per privati ed estratti specifici per privati con firma
elettronica
Secondo l’articolo 35 capoverso 2 LCaGi, a ciascun profilo di consultazione corrisponde un estratto che può essere «visualizzato in linea» o «stampato». La disposizione si concentra così sulle modalità di consultazione classiche. Nella pratica, tuttavia, è già stata sviluppata un’ulteriore possibilità di consultazione per gli estratti per privati e per gli estratti specifici per privati da intendersi come alternativa agli «estratti stampati», e precisamente quella degli estratti del casellario giudiziale muniti di «firma elettronica qualificata». In virtù dell’articolo 48 P-OCaGi, sarà possibile anche in futuro munire questi estratti di una «firma elettronica avanzata» ai sensi dell’articolo 2 lettera b della legge federale del 18 marzo 202183 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali (Legge sulla firma elettronica, FiEle), che potrebbe essere una «firma elettronica regolamentata» (cfr. art. 2 lett. c FiEle) rilasciata a una determinata persona fisica impiegata presso il Servizio del casellario giudiziale. Ma potrebbe anche essere conveniente che questi estratti possano essere muniti in futuro di un «sigillo elettronico regolamentato» (cfr. art. 2 lett. d FiEle) rilasciato direttamente al Servizio del casellario giudiziale in quanto unità IDI. Tuttavia, anche in futuro nessuno deve poter essere costretto contro la propria volontà ad accettare un estratto per privati o un estratto specifico per privati munito di «firma elettronica avanzata».
Art. 49 Convalida degli estratti per privati e degli estratti specifici per
privati che non contengono sentenze originarie
Già oggi, qualsiasi persona può verificare tramite Internet se è stato rilasciato un
estratto per privati o un estratto specifico per privati per una persona non
registrata (cfr. «https://www.eservice.admin.ch/crex/cms/content/ueberpruefen/ueberpruefen_it»). Questo servizio è fornito gratuitamente al cittadino e sarà mantenuto (cfr. art. 49 cpv. 1 P-OCaGi). Sebbene la convalida stessa si svolga in modo totalmente automatico, il Servizio del casellario giudiziale deve sostenere dei costi di esercizio per questa prestazione. Tali costi giustificano la menzione del compito a livello di ordinanza.
Ai fini della convalida è irrilevante che il destinatario sia in possesso dell’originale o soltanto della copia di un estratto. Tuttavia, possono essere verificati soltanto gli estratti che non contengono sentenze originarie. La stragrande maggioranza degli estratti rilasciati è dunque verificabile. Questa limitazione è giustificata dal fatto che
83 RS 943.03