Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

per la verifica occorre registrare in linea un paio di informazioni chiave dell’estratto. Se si includessero anche i dati penali, l’onere legato alla registrazione sarebbe decisamente sproporzionato.

Attualmente questo tipo di verifica è previsto per gli estratti del casellario giudiziale rilasciati da non più di sei mesi. Questa limitazione è giustificata dal fatto che la significatività dell’estratto dipende dal suo carattere attuale. Il Servizio del casellario giudiziale dovrà avere ancora la possibilità di definire il momento a partire dal quale la convalida diventa impossibile (cfr. art. 49 cpv. 2 P-OCaGi), poiché non avrebbe senso disciplinare in modo più preciso queste regole nell’ordinanza.

Non è prevista alcuna convalida per gli estratti per autorità. La pratica evidenzia che nel caso degli estratti per autorità il rischio di manipolazione è talmente basso che non sussiste alcuna necessità di offrire un tale servizio.

L’ordinanza non menziona il fatto che è possibile verificare anche la validità degli

estratti del casellario giudiziale firmati elettronicamente (anche se contengono dati

penali; cfr. art. 48 P-OCaGi). Tuttavia, questa possibilità di validazione si basa su una soluzione offerta dalla Confederazione e riguarda anche altri documenti (cfr. «https://www.e-

service.admin.ch/validator/upload/Strafregisterauszug;jsessionid=9bb2db6953c677c 5a3c279ea67be?0-1.ILinkListener-languages-2-languageLink»). Non trattandosi di un servizio fornito dal Servizio del casellario giudiziale, esso non deve nemmeno essere menzionato nell’OCaGi.

2.6.2 Diritto di consultazione delle autorità (capitolo 6, sezione 2)

Art. 50 Precisazione di singoli scopi di consultazione per le autorità

cantonali competenti in materia di migrazione e per la Segreteria di Stato della migrazione

L’articolo 46 lettera f numero 2 e lettera h LCaGi conferisce alla Segreteria di Stato della Migrazione (SEM) e alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione il diritto di consultare in linea l’estratto 2 per autorità nella misura necessaria per le decisioni previste dalla legge federale del 16 dicembre 200584 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) che devono essere adottate sulla base di dati penali. L’articolo 46 lettera f numero 3 LCaGi estende ulteriormente questo diritto di consultare in linea l’estratto 2 per autorità alle decisioni previste dalla legge del 26 giugno 199885 sull’asilo (LAsi) che devono essere adottate sulla base di dati penali. La LCaGi, tuttavia, non specifica in modo chiaro quali siano esattamente i compiti previsti dalla LStrI e dalla LAsi per le quali sono necessari dati VOSTRA. Nel messaggio del 20 giugno 2014 concernente la legge sul casellario giudiziale (FF 2014 4929), il Consiglio federale ha promesso di disciplinare con maggiore precisione questi scopi a livello di ordinanza:

84 RS 142.20

85 RS 142.31