Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
Secondo l’articolo 46 capoverso 1 lettera b P-OCaGi, nell’estratto specifico per privati (che si esprime unicamente sull’esistenza di determinati divieti di esercitare un’attività, di avere contatti o di accedere ad aree determinate attualmente in essere) occorre sempre constatare che non è iscritta nel
casellario giudiziale alcuna interdizione rilevante82. Anche in questo caso, si
rinuncia volutamente a parlare di interdizioni «attualmente vigenti», poiché in tal modo si suggerirebbe al destinatario che sono registrati divieti benché tutti scaduti.
Secondo l’articolo 46 capoverso 1 lettera c P-OCaGi, gli estratti per privati e gli estratti specifici per privati senza dati penali contengono inoltre un riferimento alla possibilità di convalida in linea ai sensi dell’articolo 49 P-OCaGi;
− inoltre, occorre definire i dati identificativi con cui viene allestito un «estratto
vuoto»:
− se la persona cercata viene trovata in UPI, negli estratti per autorità vengono stampati gli attributi principali trovati in UPI (tranne il numero AVS; cfr. art. 13 cpv. 4 LCaGi e art. 46 cpv. 2 lett. a P-OCaGi);
− se la persona cercata non viene trovata neanche in UPI, negli estratti per autorità possono essere riportati gli attributi utilizzati per la ricerca (cfr. art. 46 cpv. 3 lett. a n. 1 P-OCaGi). Inoltre, nell’estratto per autorità è indicato se la consultazione effettuata con i criteri di ricerca menzionati ha generato risultati o meno (cfr. art. 46 cpv. 3 lett. a n. 2 P-OCaGi); questa soluzione comporta il vantaggio di attirare l’attenzione sugli estratti per autorità vuoti allestiti per sbaglio o abusivamente;
− negli estratti per privati e negli estratti specifici per privati vengono sempre stampate le stesse generalità, a prescindere dal fatto che la persona cercata figuri o meno in UPI. Queste informazioni sono riprese dai dati relativi alle richieste della banca dati ausiliaria ai sensi dell’articolo 27 capoverso 1 LCaGi (cfr. art. 46 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 lett. b P-OCaGi). Si tratta delle seguenti caratteristiche: cognome (allegato 8 n. 1.2 P-OCaGi), nomi (allegato 8 n. 1.3 P-OCaGi), data di nascita (allegato 8 n. 1.4 P-OCaGi), luoghi di attinenza (solo per i cittadini svizzeri; cfr. allegato 8 n. 1.11 P-OCaGi) e nazionalità (cfr. allegato 8 n. 1.5 P-OCaGi).
Art. 47 Dati di sistema visualizzabili mediante un profilo di consultazione
Diverse norme di delega della LCaGi (cfr. art. 37 cpv. 2, art. 38 cpv. 2, art. 40 cpv. 2, art. 42 cpv. 2 LCaGi) dettano di definire nell’ordinanza i dati di sistema ai sensi dell’articolo 23 LCaGi ai quali i vari profili di consultazione devono dare accesso (si tratta soltanto di dati di sistema secondo l’art. 24 P-OCaGi, poiché gli avvisi di sistema ai sensi dell’art. 25 P-OCaGi non sono rilevanti per gli estratti). L’articolo 47
82 Questa regola è già applicata anche nel VOSTRA attuale (cfr. art. 25d cpv. 3 ordinanza VOSTRA).