Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
allegato 4 n. 1.4.1 e 1.4.2 P-OCaGi) e nemmeno le indicazioni sulle precedenti direzioni del procedimento (allegato 4 n. 1.4.3 P-OCaGi).
Come nel caso delle sentenze originarie, nelle indicazioni riguardanti il reato contestato, nell’estratto stampato non compaiono né il «riferimento breve» né il «periodo di validità» di una fattispecie iniziale (cfr. allegato 4 n. 2.1.1 e 2.1.4 P-OCaGi) o una possibile combinazione (cfr. allegato 4 n. 2.2.1 e 2.2.4 P-OCaGi).
Le indicazioni sulle date riguardanti l’avviso per la verifica della pendenza di procedura (cfr. allegato 4 n. 3 e art. 25 cpv. 1 lett. b P-OCaGi) possiedono un interesse soltanto per la direzione del procedimento (e quindi sono visibili soltanto in linea).
Ma tra la vista in linea e l’estratto stampato esistono anche differenze riguardanti campi di dati che non sono «iscritti» in VOSTRA e quindi non sono ancora menzionati negli allegati 1-4 P-OCaGi. Si tratta di indicazioni supplementari per la marcatura individuale degli estratti stampati, che vengono per così dire «generate ad hoc» al momento della creazione dell’estratto. Questi dati sono menzionati all’articolo 45 capoversi 2 e 3 P-OCaGi; il set di dati per gli estratti per autorità (cpv. 2) non è identico a quello per gli estratti per privati e per gli estratti specifici per privati (cpv. 3). Si tratta di indicazioni di significato evidente, che non necessitano di ulteriori commenti.
Art. 46 Peculiarità degli estratti stampati che non contengono dati penali
L’articolo 46 P-OCaGi definisce le indicazioni che un estratto stampato deve contenere se la persona cercata non figura in VOSTRA, perché non è affatto registrata o perché non deve figurare nel profilo di consultazione utilizzato.
Questi «estratti vuoti» presentano le seguenti peculiarità:
− occorre definire in quale modo occorre evidenziare che l’estratto non contiene
dati penali:
secondo l’articolo 46 capoverso 1 lettera a P-OCaGi, negli estratti per autorità e nell’estratto per privati (che riguardano di principio tutti i precedenti penali), occorre sempre menzionare che la persona cercata non figura nel casellario giudiziale81. La disposizione fa volutamente riferimento all’intero casellario, e non soltanto a un determinato «estratto». Tuttavia, questa affermazione è sempre corretta soltanto nel caso delle consultazioni effettuate con il profilo «estratto 1 per autorità». Un’autorità che accede in VOSTRA a un profilo di consultazione meno completo e quindi non è autorizzata a visualizzare determinati dati, deve poter credere che la persona cercata non ha precedenti penali noti. Nella pratica, l’esistenza di profili di consultazione differenziati ha senso soltanto se viene utilizzata la menzione «non figura nel casellario giudiziale».
81 Questa regola è mantenuta anche nel VOSTRA attuale (cfr. art. 25 cpv. 3 ordinanza VOSTRA).