Progetto

Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 19 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale

violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), sfruttamento di uno stato di bisogno o di dipendenza (art. 193), esibizionismo (art. 194), promovimento della prostituzione (art. 195) o molestie sessuali (art. 198), se la vittima è:

1. un maggiorenne particolarmente vulnerabile,

2. un maggiorenne non particolarmente vulnerabile, ma inetto a resistere, incapace di discernimento o non in grado di opporre resistenza a causa di una dipendenza fisica o psichica;

4bisNei casi di esigua gravità, il giudice può, a titolo eccezionale, prescindere dalla pronuncia di un’interdizione di esercitare un’attività secondo il capoverso 3 o 4, se non appare necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi reati analoghi a quelli che hanno determinato l’interdizione. Il giudice non può tuttavia prescindere dalla pronuncia di un’interdizione di esercitare un’attività:

a. in caso di tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191) o promovimento della prostituzione (art. 195); oppure

Art. 97 cpv. 2

2In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e persone dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 187a, 189–191, 193, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l’azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto i venticinque anni.

Variante 1 (conseguenza di una modifica dell’art. 187a CP risp. art. 158 CPM, art. 191 CP risp. art. 155 CPM [Varianti 1 e 2], art. 192 e 193 CP):

Art. 101 cpv. 1 lett. e

1Sono imprescrittibili:

e. gli atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1), l’aggressione sessuale (art. 187a), la coazione sessuale (art. 189), la violenza carnale (art. 190), gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191) e lo sfruttamento di uno stato di bisogno o di dipendenza (art. 193), se commessi su fanciulli minori di dodici anni.