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Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 19 pagine

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Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale

1Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall’entità della pena inflitta:

f. coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), atti sessuali con fanciulli (art. 156 n. 1 e 1bis);

Art. 50 cpv. 3 lett. a, 4 e 4bislett. a

3Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli articoli 59–61, 63 o 64 del Codice penale svizzero per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l’esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni:

a. coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), abuso della posizione militare (art. 157), aggressione sessuale (art. 158), esibizionismo (art. 159), molestie sessuali (art. 159a), se la vittima è minorenne;

4Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli articoli 59–61, 63 o 64 del Codice penale svizzero per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l’esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabili nonché l’esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata nel settore sanitario implicante un contatto diretto con i pazienti: coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), abuso della posizione militare (art. 157), aggressione sessuale (art. 158), esibizionismo (art. 159), molestie sessuali (art. 159a), se la vittima è:

4bisConcerne soltanto il testo tedesco

Art. 55 cpv. 2

2In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 156) e di reati secondo gli articoli 115, 117, 121, 153–155, 157 e 158 commessi su fanciulli minori di sedici anni, la prescrizione dell’azione penale decorre in tutti i casi fino al giorno in cui la vittima compie venticinque anni.

Variante 1 (conseguenza di una modifica dell’art. 155 CPM risp. art. 191 CP [Varianti 1 e 2] e art. 158 CPM risp. art. 187a CP):

Art. 59 cpv. 1 lett. e

1Sono imprescrittibili: