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Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 19 pagine
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Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale
4. Concerne soltanto il testo francese
Art. 187a
2. Offese alla1 Chiunque, contro la volontà di una persona o inaspettatamente, comlibertà sessuale. pie con questa o le fa compiere un atto sessuale, è punito con una pena Aggressione
sessuale detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2Parimenti è punito chiunque, nell’esercizio di un’attività nel settore sanitario, compie con una persona o le fa compiere un atto sessuale sfruttando il suo errore sulla natura dell’atto.
Art. 188
Atti sessuali con 1. Chiunque, profittando di rapporti di educazione, di fiducia, di lavo- persone dipendentiro o comunque di dipendenza, compie un atto sessuale con un mino-
renne di almeno sedici anni di età,
chiunque induce una tale persona ad un atto sessuale, profittando della dipendenza in cui essa si trova,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Abrogato
Variante 1: aggiunta del termine «compiere» nel capoverso 1, stralcio di «segnatamente» nel capoverso 3
Art. 189 cpv. 1 e 3
1Chiunque costringe una persona a compiere o subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.
3Se il colpevole ha agito con crudeltà oppure se ha fatto uso di un’arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.
Variante 2: aggiunta del termine «compiere» nel capoverso 1, stralcio di «segnatamente» nel capoverso 3, estensione della definizione di «violenza carnale» nell’articolo 190 capoverso 1
Art. 189 cpv. 1 e 3
1Chiunque costringe una persona a compiere o subire un atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una