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Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 19 pagine
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Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale
Variante 2: modifica del titolo marginale (concerne soltanto il testo tedesco), stralcio dell’espressione «conoscendone e sfruttandone lo stato» nel capoverso 1, introduzione di una pena minima nel nuovo capoverso 2
Art. 191
Atti sessuali con1 Chiunque compie un atto sessuale con una persona incapace di di- persone incapaci scernimento o inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a di discernimento
o inette a resistere dieci anni o con una pena pecuniaria.
2Chiunque costringe una persona di cui al capoverso 1 a subire la congiunzione carnale o un atto analogo che implica una penetrazione nel corpo, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.
Art. 192
Abrogato
Art. 193
Sfruttamento di1 Concerne soltanto il testo francese
uno stato di
bisogno o di 2 Abrogato
dipendenza
Variante 1: introduzione dei «casi poco gravi» nel capoverso 2,
riformulazione del capoverso 3 (ex cpv. 2)
Art. 194
Esibizionismo1
Concerne soltanto il testo francese
2Nei casi poco gravi la pena è della multa.
3Se il colpevole si sottopone a trattamento medico su ordine dell’au- torità competente, il procedimento penale è abbandonato.
Variante 2: modifica della comminatoria da «pena pecuniaria» a «multa» nel capoverso 1, introduzione dei «casi gravi» nel capoverso 2, riformulazione del capoverso 3 (ex cpv. 2)
Art. 194
Esibizionismo1 Chiunque compie un atto esibizionistico è punito, a querela di parte,
con la multa.
2Nei casi gravi la pena è una pena pecuniaria. Il reato è punito a querela di parte.
3Se il colpevole si sottopone a trattamento medico su ordine dell’au-