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Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 19 pagine

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Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale

Variante 1 (conseguenza di una modifica dell’art. 191 CP risp. art. 155 CPM [Varianti 1 e 2]):

Art. 66a cpv. 1 lett. h

Concerne soltanto il testo tedesco

Variante 2 (conseguenza di una modifica dell’art. 187 CP risp. art. 156 CPM [Variante 2] e art. 191 CP risp. art. 155 CPM [Varianti 1 e 2]):

Art. 66a cpv. 1 lett. h

1Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a pre- scindere dall’entità della pena inflitta:

h. atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 e 1bis), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), promovimento della prostituzione (art. 195), pornografia (art. 197 cpv. 4);

Art. 67 cpv. 3 lett. b e c, 4 lett. a e 4bislett. a

3Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli articoli 59–61, 63 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l’esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni:

b. atti sessuali con fanciulli (art. 187), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188), atti sessuali con minorenni contro rimunerazione (art. 196) o adescamento di fanciulli per scopi sessuali (art. 197a);

c. aggressione sessuale (art. 187a), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), sfruttamento di uno stato di bisogno o di dipendenza (art. 193), esibizionismo (art. 194), promovimento della prostituzione (art. 195) o molestie sessuali (art. 198), se la vittima è minorenne;

4Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli articoli 59–61, 63 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l’esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabili nonché l’esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata nel settore sanitario implicante un contatto diretto con i pazienti:

a. tratta di esseri umani (art. 182) a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione sessuale (art. 187a), coazione sessuale (art. 189),