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Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 19 pagine
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Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale
Variante 1 (conseguenza di una modifica degli art. 153–155 CPM risp. art. 189–191 CP [Variante 1]):
Art. 112a cpv. 1 lett. b
1Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:
b. stupra una persona di sesso femminile protetta dal diritto internazionale o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell’intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, costringe una persona protetta dal diritto internazionale a compiere o subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;
Variante 2 (conseguenza di una modifica degli art. 153–155 CPM risp. art. 189–191 CP [Variante 2]):
Art. 112a cpv. 1 lett. b
1Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:
b. stupra una persona protetta dal diritto internazionale o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell’intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, la costringe a compiere o subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;
Variante 1: aggiunta del termine «compiere» nel capoverso 1, stralcio di «segnatamente» nel capoverso 2
Art. 153
Coazione1 Chiunque costringe una persona a compiere o subire un atto analogo sessuale alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usan-
do minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.
2Se il colpevole ha agito con crudeltà oppure se ha fatto uso di un’arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.
Variante 2: aggiunta del termine «compiere» nel capoverso 1, stralcio di «segnatamente» nel capoverso 2, estensione della definizione di «violenza carnale» nell’articolo 154 capoverso 1
Art. 153
Coazione1 Chiunque costringe una persona a compiere o subire un atto sessuale,