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Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 19 pagine
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Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale
sessualesegnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psi-
cologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.
2Se il colpevole ha agito con crudeltà oppure se ha fatto uso di un’arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.
Variante 1: aggiunta del termine «compiere» nel capoverso 1, stralcio di «segnatamente» nel capoverso 2
Art. 154
Violenza carnale1 Chiunque costringe una persona di sesso femminile a compiere o
subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o vio- lenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.
2Se il colpevole ha agito con crudeltà oppure se ha fatto uso di un’ar- ma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena de- tentiva non inferiore a tre anni.
Variante 2: aggiunta del termine «compiere» ed estensione della definizione di «violenza carnale» nel capoverso 1, stralcio di «segnatamente» nel capoverso 2
Art. 154
Violenza carnale1 Chiunque costringe una persona a compiere o subire la congiunzione
carnale o un atto analogo che implica una penetrazione nel corpo, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.
2Se il colpevole ha agito con crudeltà oppure se ha fatto uso di un’ar- ma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena de- tentiva non inferiore a tre anni.
Variante 1: modifica del titolo marginale (concerne soltanto il testo tedesco), stralcio dell’espressione «conoscendone e sfruttandone lo stato»
Art. 155
Atti sessuali con Chiunque si congiunge carnalmente o compie un atto analogo alla persone incapaci dicongiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona incapadiscernimento o
inette a resistere ce di discernimento o inetta a resistere, è punito con una pena detenti-
va sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.