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Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 19 pagine

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Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale

Variante 2: modifica del titolo marginale ( concerne soltanto il testo tedesco ), stralcio dell’espressione «conoscendone e sfruttandone lo stato» nel capoverso 1, introduzione di una pena minima nel nuovo capoverso 2

Art. 155

Atti sessuali con1 Chiunque compie un atto sessuale con una persona incapace di persone incapaci didiscernimento o inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino discernimento o

inette a resistere a dieci anni o con una pena pecuniaria.

2Se il colpevole costringe una persona di cui al capoverso 1 a subire la congiunzione carnale o un atto analogo che implica una penetrazione nel corpo, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.

Variante 1: adeguamento all’articolo 187 numero 3 CP mediante inserimento di «… o del primo atto …» e «… dal procedimento penale…», stralcio di un trattamento privilegiato

Art. 156 n. 1, 3 e 4

1. Concerne soltanto il testo francese

3. Se il colpevole, al momento dellʼatto o del primo atto, non aveva ancora compiuto i ventʼanni e sussistono circostanze particolari, lʼau- torità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

4. Concerne soltanto il testo francese

Variante 2: pena minima nel numero 1bis, «casi poco gravi» per tutte le fasce di età nel numero 1ter, adeguamento all’articolo 187 numero 3 CP mediante inserimento di «… o del primo atto …» e «… dal procedimento penale…» nonché stralcio di un trattamento privilegiato nel numero 3

Art. 156 n. 1, 1bis, 1ter, 3 e 4

1. Concerne soltanto il testo francese

1bis. Se il colpevole compie un atto sessuale con un fanciullo che non ha ancora compiuto i dodici anni o lo induce a compiere un simile atto con un terzo o con un animale, la pena è una pena detentiva da uno a cinque anni.

1ter. Nei casi poco gravi la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

3. Se il colpevole, al momento dellʼatto o del primo atto, non aveva ancora compiuto i ventʼanni e sussistono circostanze particolari, lʼau- torità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.