Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/44: Introduzione di un freno alla regolamentazione (modifica dell’art. 159 cpv. 3 della Costituzione federale e modifica della legge sul Parlamento) · 18 pagine
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regolamentazione e a un appesantimento della burocrazia, basti pensare all’apertura del mercato dell’elettricità.
SZ ritiene che l’attrattiva della piazza economica possa essere favorita da misure più opportune, ossia la promozione attiva di tematiche sociali e digitali all’avanguardia e una fiscalità ridotta grazie a un apparato statale «snello».
La FER rimarca la necessità di sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla digitalizzazione e dalle nuove tecnologie e di creare un ambiente digitale propizio alle imprese.
WIHK propone di completare l’esigenza della maggioranza qualificata con un principio di parsimonia: una nuova norma potrà essere adottata solo se viene oggettivamente constatato un disfunzionamento del mercato ed è impossibile ricorrere a un meccanismo di prezzo. Questo principio dovrebbe essere applicato retroattivamente nel quadro di un esame sistematico delle norme in vigore e portare all’abrogazione automatica di tutte quelle che non lo rispettano.
Un privato caldeggia una regola secondo cui i singoli individui e le piccole imprese devono essere in grado di conformarsi alle esigenze legali senza ricorrere all’aiuto di professionisti esterni.
5 Osservazioni sulle singole disposizioni
5.1 Avamprogetto di modifica della Costituzione
Art. 159 cpv. 3 lett. d
GastroSuisse e SSIC esprimono parere favorevole a questa nuova disposizione che crea una base costituzionale per l’introduzione di un freno alla regolamentazione. GastroSuisse ritiene altresì opportuno sottoporre a maggioranza qualificata le leggi e i decreti federali concernenti l’approvazione di trattati internazionali.
LU propone di concretizzare ulteriormente l’articolo 159 capoverso 3 lettera d Cost. e di modificarlo nell’ottica di una maggiore coerenza. Dal punto di vista degli aventi diritti di voto, la formulazione prevista è poco trasparente poiché, a differenza di quanto avviene per le uscite finanziarie (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.), non stabilisce i valori soglia che determinano l’applicazione della maggioranza qualificata, bensì delega al legislatore il compito di concretizzarli.
UPSA, Commercio Svizzera, metal.suisse, USAM e UBCS sostengono la norma proposta e sottolineano che il freno riguarda i costi della regolamentazione, gli unici a poter essere rilevati in modo oggettivo. Secondo economiesuisse e UBCS, il freno alla regolamentazione deve essere incentrato sulla definizione oggettiva dei costi previsti della regolamentazione.
5.2 Avamprogetto di legge sul Parlamento
Art. 77a
La SSO propone di completare l’articolo 77a LParl con un nuovo capoverso 3bis secondo cui «le associazioni di imprese interessate devono essere consultate nella definizione dei costi previsti della regolamentazione». A suo parere, le associazioni economiche e di categoria sono in grado di stimare l’onere dell’attuazione nelle imprese coinvolte meglio di quanto possa farlo l’Amministrazione.
Capoverso 1 (valori soglia)
Sei partecipanti (PLR, UDC, GastroSuisse, SVC, Forum PMI e Kellerhals Carrard) concordano con i valori soglia proposti e il PLR approva espressamente che il Consiglio federale abbia ripreso il valore soglia di oltre 10 000 imprese formulato come indicatore nel testo della mozione. Swissmechanic rimarca