Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/44: Introduzione di un freno alla regolamentazione (modifica dell’art. 159 cpv. 3 della Costituzione federale e modifica della legge sul Parlamento) · 18 pagine
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motivato a minimizzare i costi della regolamentazione per evitare che debba essere adottata a maggioranza qualificata.
I Verdi, Alliance Sud, Brücke, GDS, Helvetas, PublicEye, Solidar, Swissaid e TdH (9) ritengono discutibile l’applicazione del proposto principio di precauzione. Con i bassi valori soglia stabiliti e l’ampia definizione dei costi della regolamentazione, tale principio fa rientrare un numero molto elevato di progetti nel campo d’applicazione del freno alla regolamentazione.
Art. 81 cpv. 1ter
In merito a questo articolo non sono state formulate osservazioni.
Art. 141 cpv. 3
AG chiede di modificare l’articolo 141 capoverso 3 LParl aggiungendo una nuova lettera e che sancisca l’obbligo di menzionare anche i benefici di una regolamentazione, in contrapposizione ai costi. Gli uni non devono essere considerati isolatamente dagli altri.
UPSA, Commercio Svizzera, HotellerieSuisse, metal.suisse, USAM e UBCS (6) reputano invece che i metodi attualmente applicati consentono di misurare soltanto i costi di un progetto. A loro avviso non è appropriato considerare i benefici di una regolamentazione o compensarli con i costi. Rientra nel processo politico contrapporre la valutazione politica dei benefici alla valutazione oggettiva dei costi.
La SSO chiede di completare l’articolo 141 LParl con un nuovo capoverso 3 secondo cui «le associazioni di imprese interessate devono essere consultate nella definizione dei costi previsti della regolamentazione». A suo parere, le associazioni economiche e di categoria sono in grado di stimare l’onere dell’attuazione nelle imprese coinvolte meglio di quanto possa farlo l’Amministrazione.
Dal canto suo, la VSPB ritiene che il lavoro di quantificare i costi della regolamentazione non debba essere delegato alle imprese in questione mediante questionari interminabili, quando molto spesso i dati sono già a disposizione dell’Amministrazione.
In considerazione della complessità delle stime dei costi normativi, LU si chiede se non sia opportuno aggiungere alla norma una clausola che tenga conto della riduzione dei costi. Potrebbe essere quindi integrata una disposizione che consenta stime o approssimazioni o, per esempio, preveda una clausola de minimis. Anche secondo ZH l’onere causato dalla stima dei costi deve essere rapportato ai benefici attesi.
Commercio Svizzera, metal.suisse e USAM reputano che i costi della regolamentazione debbano essere presentati con il metodo sviluppato dalla KPMG e dalla fondazione Bertelsmann. Anche l’UBCS mette in evidenza l’importanza di applicare un metodo di misurazione dei costi valido, efficiente e fondato. A suo avviso, potrebbe essere preso in considerazione il modello dei costi della regolamentazione o l’ormai consolidato modello dei costi standard.
Numerosi pareri menzionano anche la questione trattata nel numero 4.1 della creazione di un organo indipendente a proposito dell’articolo 141 capoverso 3.
Art. 173 n. 8
Il CP si dichiara espressamente a favore del principio della verifica dell’efficacia dei provvedimenti della Confederazione (clausola di valutazione). EIT.swiss auspicherebbe che sia la LSgrI sia le modifiche alla LParl fossero verificate dopo dieci anni al fine di concretizzare il freno alla regolamentazione. Anche VD approva la clausola della valutazione, sebbene ritenga troppo breve il termine di cinque anni. TG si oppone invece a questa disposizione che causerebbe un onere inutile. Anche la SSO è contraria, poiché è possibile affermare sin d’ora che il freno ai costi della regolamentazione è opportuno, efficace ed economico.