Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/45: Ordinanza sulla costituzione di scorte obbligatorie di sementi · 11 pagine
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2.4. Introduzione delle scorte obbligatorie di sementi
Il Consiglio federale intende istituire una scorta obbligatoria di sementi sulla base degli articoli 7 e seguenti LAP. Per non compromettere la concorrenza, occorre coinvolgere in questo progetto tutti gli operatori di mercato.
Il progetto in questione prevede la costituzione di scorte obbligatorie di sementi di colza delle varietà generalmente disponibili sul mercato per un volume pari all’equivalente del fabbisogno annuo. Se nell’ambito delle sue ulteriori verifiche l’AEP dovesse concludere che anche altre sementi vadano sottoposte all’obbligo delle scorte, potrà essere disposto che il presente atto normativo sia completato di conseguenza. Per questi motivi viene proposta un’ordinanza di carattere generale sulla costituzione di scorte obbligatorie di sementi.
Secondo l’avamprogetto di ordinanza, le scorte obbligatorie devono essere costituite da chiunque immetta per la prima volta sul mercato svizzero i beni definiti alla voce di tariffa doganale 1205.1069 /911 (semi di colza, anche frantumati, a basso tenore di acido erucico, da semina). Per poter registrare gli assoggettati all’obbligo di costituire scorte, gli operatori di mercato che immettono per la prima volta sul mercato svizzero le sementi definite alla suddetta voce di tariffa devono informarne immediatamente l’UFAE. Sussiste l’obbligo di costituire scorte se sono immessi sul mercato oltre 25 chilogrammi di queste sementi per anno civile. Il contratto sulle scorte obbligatorie può conferire ai depositari il diritto di delegare il loro obbligo a terzi. In questo modo possono affidare le scorte ad altre aziende che sono ad esempio in grado di movimentare meglio tale merce. Gli operatori che sono soggetti all’obbligo in questione, ma che immettono sul mercato meno di 100 chilogrammi per anno civile e che quindi contribuiscono solo in minima parte alla sicurezza di approvvigionamento, sono esentati dall’obbligo del contratto.
Oltre allo strumento delle scorte obbligatorie, l’UFAE aveva esaminato anche l’opzione delle scorte obbligatorie complementari per garantire l’approvvigionamento di sementi di colza. A tal fine ha tenuto discussioni con le principali società che commerciano questa merce. Ne è emerso che lo strumento delle scorte complementari – che prevede appositi contratti con aziende su base volontaria e volumi predefiniti – non può essere attuato nella misura auspicata. Il maggior operatore, che detiene una quota di mercato superiore al 50 per cento, è disposto ad accantonare sementi di colza soltanto come scorte obbligatorie. A suo avviso, accantonando scorte complementari si troverebbe presto svantaggiato rispetto alla concorrenza a causa dei costi che dovrebbe sostenere, mentre lo strumento delle scorte obbligatorie garantirebbe che tutti gli operatori di mercato interessati partecipino all’operazione e si spartiscano i costi.