Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/45: Ordinanza sulla costituzione di scorte obbligatorie di sementi · 11 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

3. Commento alle singole disposizioni

Sono commentati qui di seguito i singoli articoli dell’avamprogetto di ordinanza sulla costituzione di scorte obbligatorie di sementi.

Articolo 1 Principio

Questo articolo definisce i settori economici che sottostanno all’obbligo di costituire scorte. Va osservato che né il testo dell’articolo né l’allegato ivi menzionato accennano alla qualità della merce da tenere in scorta. La qualità e i quantitativi di questa merce sono definiti in un’ordinanza del DEFR (cfr. commento all’art. 5).

Articolo 2 Obbligo di costituire scorte

L’articolo 2 disciplina l’obbligo di costituire scorte. Chiunque immette per la prima volta in commercio i prodotti elencati in allegato – ossia semi di colza da semina a basso tenore di acido erucico – è soggetto a quest’obbligo. Gli operatori che immettono sul mercato per la prima volta meno di 25 chilogrammi all’anno ne sono esentati. Questa deroga è giustificata dall’esiguo volume in questione (25 kg) e dall’obiettivo di ridurre adeguatamente gli oneri amministrativi.

Articolo 3 Obblighi di notifica

L’UFAE deve poter registrare le persone che sottostanno all’obbligo di costituire scorte nonché i quantitativi immessi in commercio. Da un lato si basa sulle informazioni fornitegli dell’Amministrazione federale delle dogane (cfr. commento all’art. 6), che tiene un registro completo delle importazioni. D’altro lato, anche le sementi di produzione nazionale sono soggette a tale obbligo. Siccome queste ultime non figurano nei dati dell’Amministrazione federale delle dogane, le persone tenute a costituire scorte devono notificare all’UFAE, mediante un’autodichiarazione, il tipo e i quantitativi di sementi vendute. In questo modo viene semplificata la procedura di registrazione.

Articolo 4 Esonero dall’obbligo del contratto

I depositari delle scorte che per anno civile immettono sul mercato svizzero volumi inferiori a un determinato valore soglia (100 kg per le sementi di colza) sono esonerati dall’obbligo del contratto. Questa disposizione favorisce i primi distributori di piccoli quantitativi rispetto agli altri primi distributori. La differenza di trattamento è tuttavia accettabile se si considerano i piccoli quantitativi in gioco e i minori oneri amministrativi che ne derivano.

A titolo eccezionale l’UFAE può inoltre esentare dall’obbligo del contratto i depositari di scorte obbligatorie che non contribuiscono affatto o solo in minima parte alla sicurezza di approvvigionamento. Una tale deroga all’obbligo del contratto può ad esempio essere disposta nel caso di un’immissione in commercio unica.

Articolo 5 Volume delle scorte obbligatorie e requisiti relativi alla qualità delle merci depositate, capoverso 1

Come già accennato nel commento all’articolo 1, la qualità e i volumi delle scorte sono disciplinati in un’ordinanza del DEFR. Per le sementi di colza è previsto che le scorte obbligatorie coprano il fabbisogno di un anno e che siano costitute con le