Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/45: Ordinanza sulla costituzione di scorte obbligatorie di sementi · 11 pagine
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Tutti i costi derivanti dello stoccaggio della merce sono a carico dei depositari delle scorte. Questi costi saranno poi trasferiti sui prezzi dei prodotti. La Confederazione può facilitare il finanziamento delle scorte obbligatorie concedendo garanzie sui prestiti bancari e riducendo così i costi d’interesse. I depositari delle scorte beneficiano inoltre di una valutazione fiscale vantaggiosa delle merci depositate (art. 22 LAP). Se un nuovo bene viene sottoposto all’obbligo di costituire scorte, la valutazione viene inizialmente effettuata secondo i principi del diritto commerciale. Sul valore massimo determinato secondo il diritto commerciale è ammissibile senza particolare prova di rischio una rettifica di valore con incidenza fiscale di al massimo il 50 per cento5.
I costi complessivi che l’economia dovrà sostenere per immagazzinare sementi di colza possono essere stimati a grandi linee sulla base delle seguenti cifre attualmente note:
A copertura del fabbisogno annuo di sementi di colza (ca. 100 t) sono necessarie in tutto 130–140 palette di carico. Lo stoccaggio di una paletta costa 0,25 franchi al giorno, la movimentazione della merce 10 franchi a paletta. Queste stime si basano sulle tariffe applicate dai grandi distributori alimentari. Se le palette di carico sono 140 e la merce viene movimentata una volta all’anno, i costi annui ammontano a circa 14 000 franchi. In questa cifra non figurano però altri fattori, come ad esempio le spese amministrative o assicurative. Tuttavia, pur ipotizzando movimentazioni più frequenti e costi di stoccaggio delle palette più elevati e tenendo conto delle spese amministrative, le scorte obbligatorie di sementi di colza genererebbero costi relativamente bassi rispetto ad altri beni soggetti all’obbligo di essere tenuti in scorta.
4.4. Ripercussioni sulla società
La costituzione di scorte obbligatorie contribuisce a incrementare in generale la sicurezza di approvvigionamento in Svizzera in caso di interruzioni delle importazioni e a ridurre così il rischio di carenze a breve e medio termine.
4.5. Compatibilità con il diritto internazionale
Il presente avamprogetto di ordinanza è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. L’eventuale introduzione di un contributo a favore di un fondo di garanzia deve essere in linea con gli obblighi di diritto internazionale dell’OMC e degli accordi di libero scambio, che limitano l’introduzione di tributi simili a dazi.
5 Circolare n. 26 del 22 giugno 2006 della Conferenza svizzera delle imposte in merito alla valutazione fiscale delle scorte obbligatorie (Kreisschreiben Nr. 26 vom 22. Juni 2006 der Schweizerischen Steuerkonferenz zur steuerliche Bewertung von Pflichtlagern, disponibile in tedesco e francese).