Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/45: Ordinanza sulla costituzione di scorte obbligatorie di sementi · 11 pagine

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Il DEFR può ordinare la liberazione di scorte obbligatorie in virtù dell’articolo 21 dell’ordinanza sull’approvvigionamento economico del Paese (OAEP; RS 531.11). I depositari di scorte obbligatorie che dispongono di troppo poche riserve aziendali possono presentare al settore AEP interessato una domanda di acquisizione di scorte obbligatorie. Il settore competente decide i quantitativi da liberare per singolo depositario e il periodo nel quale la liberazione può essere effettuata. Al termine della situazione di grave penuria l’ordinanza del DEFR viene nuovamente abrogata su richiesta dell’AEP.

2.3. Costituzione a titolo opzionale di un fondo di garanzia

Nell’ambito del regime delle scorte obbligatorie i settori economici interessati hanno la possibilità di costituire fondi di garanzia di diritto privato, conformemente all’articolo 16 LAP. Questi fondi sono alimentati da contributi riscossi all’importazione o alla prima immissione sul mercato nazionale di beni soggetti all’obbligo delle scorte. Non è però ammessa la riscossione di contributi su alimenti e foraggi né su sementi e tuberi-seme indigeni. Le risorse del fondo di garanzia sono utilizzate, da un lato, per coprire i costi di deposito e, dall’altro, per compensare le fluttuazioni di prezzo delle scorte obbligatorie.

In futuro il ramo economico interessato potrà finanziare le scorte obbligatorie di sementi tramite un fondo di garanzia. A tal fine deve fondare un ente privato responsabile o aderire a un ente già esistente a cui è affidata la gestione del fondo di garanzia sotto forma di patrimonio separato privato a destinazione vincolata. Nello statuto di questo ente occorre specificare i principi per la riscossione dei contributi e la remunerazione dei depositari delle scorte. La costituzione e l’amministrazione di un fondo di garanzia nonché lo statuto dell’ente privato sono subordinati all’approvazione del DEFR. Questo sistema, tuttavia, funziona soltanto se vengono coinvolti tutti i depositari.

Spetta al ramo economico interessato decidere se costituire un fondo di garanzia. Se esiste un tale fondo, tutti gli interessati devono contribuirvi finanziariamente. La Confederazione può prevedere che l’Amministrazione federale delle dogane fornisca all’ente responsabile del fondo di garanzia i dati necessari per registrare più facilmente la prima immissione delle sementi sul mercato e riscuotere i contributi finanziari dovuti. Può inoltre delegare all’ente responsabile il controllo delle scorte obbligatorie.

Il presente avamprogetto di ordinanza prevede per il momento che le scorte obbligatorie siano costituite senza ente privato né fondo di garanzia. Se il ramo economico interessato dovesse istituire un fondo di garanzia per finanziare le scorte obbligatorie di sementi, ciò richiederebbe a tempo debito un adattamento specifico dell’ordinanza per disciplinare almeno una parte dei punti appena elencati. L’eventuale introduzione di un contributo al fondo di garanzia deve essere in linea con gli obblighi di diritto internazionale dell’OMC e degli accordi di libero scambio, che limitano l’introduzione di tributi simili a dazi.