Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/45: Ordinanza sulla costituzione di scorte obbligatorie di sementi · 11 pagine
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delle sementi di colza si trova quindi all’estero, il che significa che per questa materia prima sussiste una totale dipendenza dalle importazioni. Le sementi di colza si conservano bene e i cambiamenti delle varietà sono prevedibili. Dato che le sementi nonché gli oli e i grassi vegetali presentano di per sé un basso grado di autosufficienza e che la dipendenza dalle importazioni è molto elevata, l’AEP ritiene necessario costituire scorte obbligatorie di sementi di colza destinate alla produzione di olio commestibile.
Nel caso dei cereali panificabili, la Svizzera vanta attualmente importanti capacità di ricerca, coltura e moltiplicazione, tant’è che la produzione indigena copre normalmente l’intero fabbisogno del Paese, compresa una piccola riserva. I cereali non sono pertanto stati sottoposti a un’indagine approfondita. Se la situazione dei cereali panificabili dovesse cambiare significativamente, l’AEP eseguirà le dovute verifiche.
Viste le particolarità del mercato delle sementi e i rischi che ne derivano per l’approvvigionamento di alimenti di base essenziali, il Consiglio federale intende emanare un’ordinanza sulla costituzione di scorte obbligatorie di sementi nonché costituire scorte obbligatorie di sementi di colza delle varietà comunemente utilizzate sul mercato per produrre olio commestibile nella misura equivalente al fabbisogno di un anno.
2. Punti essenziali del progetto
2.1. Sistema delle scorte obbligatorie
Secondo l’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 17 giugno 2016 sull’approvvigionamento economico del Paese (LAP; RS 531), l’approvvigionamento economico del Paese è un compito dell’economia. Se quest’ultima non è in grado di garantirlo autonomamente, la Confederazione e, all’occorrenza, i Cantoni prendono le misure necessarie. La costituzione di scorte obbligatorie è inoltre uno strumento importante dell’AEP.
I principi fondamentali per la costituzione di scorte obbligatorie sono definiti negli articoli 7–14 LAP e nelle relative ordinanze. Per determinati beni da esso definiti d’importanza vitale, il Consiglio federale può prevedere la costituzione di scorte obbligatorie (art. 7 cpv. 1 LAP). La costituzione di scorte obbligatorie si basa dunque su questa disposizione, a cui sono oggi soggetti determinati beni alimentari, mangimi, vettori energetici, farmaci e fertilizzanti. Per ognuno di questi beni il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) definisce il periodo in cui queste scorte devono coprire il fabbisogno medio della popolazione svizzera. Se per alcuni prodotti tale fabbisogno non può essere espresso in termini di tempo, il DEFR definisce la quantità da immagazzinare. Le scorte non vengono gestite dalla Confederazione. Sono tenute e appartengono a imprese private. Sottostanno all’obbligo di costituire scorte le aziende che importano una certa quantità minima di questi beni o che li immettono in commercio per la prima volta in Svizzera. La merce rimane nei canali di distribuzione usuali e può quindi essere movimentata più facilmente. Le scorte sono integrate nella rete di distribuzione e possono essere immesse rapidamente sul mercato in caso di necessità. L’Ufficio federale per l’approvvigionamento