Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/50: Revisione della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) sotto forma di controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» · 56 pagine
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3.3 Commento e interpretazione al testo dell’iniziativa
Secondo l’articolo 78a capoverso 1 lettera a, il comitato dell’iniziativa intende garantire, per quanto riguarda la protezione del paesaggio e dei monumenti, che non solo la Confederazione ma anche i Cantoni considerino in modo diretto e adeguato, nell’ambito dei loro compiti, i paesaggi, i siti caratteristici, i luoghi storici, nonché i monumenti naturali e culturali degni di protezione. Se è pur vero che i Cantoni sono già soggetti a un determinato obbligo di protezione in virtù dell’articolo 78
capoverso 1 Cost., con la nuova normativa sarebbero chiamati ad assumere
maggiormente le proprie responsabilità.
L’articolo 78a capoverso 1 lettera b impone alla Confederazione e ai Cantoni di tutelare la natura, il paesaggio e il patrimonio architettonico anche al di fuori degli oggetti protetti. I promotori ritengono infatti che la maggior parte degli interventi con ripercussioni negative sulla natura, sul paesaggio e sui siti caratteristici avvenga al di fuori delle zone che godono di uno status di protezione formale. La
Costituzione impone già oggi alla Confederazione di avere cura della natura anche al di fuori delle zone protette e di emanare prescrizioni a tale scopo (art. 8 cpv. 4 Cost.). Nell’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione deve anche soddisfare un obbligo di protezione corrispondente nell’ambito della protezione del paesaggio e della protezione del patrimonio architettonico (art. 78 cpv. 2 Cost.). Per i Cantoni, invece, l’obbligo di protezione nell’ambito della protezione del paesaggio e della protezione del patrimonio architettonico, previsto dall’Iniziativa biodiversità,
sarebbe prescritto espressamente per la prima volta.
L’articolo 78a capoverso 1 lettera c stabilisce che la Confederazione e i Cantoni,
nell’ambito delle loro competenze, sono tenuti a mettere a disposizione le superfici, i mezzi e gli strumenti necessari per la salvaguardia e il rafforzamento della
biodiversità. La Confederazione ha già oggi il mandato costituzionale di emanare prescrizioni legali al fine di preservare le superfici per la biodiversità e di tutelarle giuridicamente (art. 78 cpv. 4 Cost.). Inoltre, Confederazione e Cantoni stanziano già oggi risorse per la protezione della natura e del paesaggio in virtù
dell’articolo 78 capoverso 3 Cost. I promotori contestano però che le superfici attualmente salvaguardate sotto il profilo giuridico e le risorse finanziarie e di personale messe a disposizione dal Consiglio federale sono ampiamente insufficienti per sviluppare l’infrastruttura ecologia invocata dalla Strategia Biodiversità Svizzera SBS (cf.4.2). L’iniziativa chiede pertanto che anche la Confederazione e i Cantoni siano tenuti a creare superfici nuove o supplementari. Con la nuova normativa, la vigente «normativa facoltativa» è inoltre integrata da un obbligo esplicito di
finanziamento (si veda al riguardo anche l’art. 78a cpv. 4).
L’articolo 78a capoverso 2 opera una distinzione tra oggetti protetti d’importanza nazionale e oggetti protetti d’importanza cantonale. Questo articolo sulla
designazione degli oggetti protetti riprende le disposizioni vigenti della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 196634 (LPN). I promotori intendono così stabilire un riferimento all’articolo 78a capoverso 3, che
34 RS 451