Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/50: Revisione della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) sotto forma di controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» · 56 pagine
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legalità e la certezza del diritto, entrambi aspetti che stanno particolarmente a cuore ai Cantoni e al settore edile, senza tuttavia creare competenze o obblighi di più ampia portata in capo alla Confederazione e ai Cantoni.
6.2.2 Compatibilità tra i compiti e le finanze
Il Consiglio federale ritiene che per garantire l’efficacia del controprogetto siano sufficienti fondi federali pari a 100 milioni l’anno. Alla luce dell’elevata importanza della biodiversità, del paesaggio e della cultura della costruzione per la prosperità economica e per il benessere sociale, queste uscite rappresentano un onere
sostenibile rispetto ai miglioramenti perseguiti. Una descrizione dettagliata delle possibili ripercussioni dell’avamprogetto è riportata ai punti 6.4 - 6.6.
6.2.3 Attuazione
Per ciò che concerne l’emanazione di disposizioni d’esecuzione da parte della Confederazione, occorre considerare soprattutto che il Consiglio federale ha la possibilità, in virtù degli articoli 18b capoverso 3 e 18bbiscapoverso 3, di emanare direttive nei confronti dei Cantoni per la delimitazione di superfici protette o di superfici per la compensazione ecologica. È inoltre compito del Consiglio federale delimitare, nell’ambito di un’ordinanza, corridoi faunistici e zone protette per i pesci e i gamberi d’importanza nazionale (art. 11a LCP, art. 7a della legge federale sulla pesca del 21 giugno 199151, LFSP).
Conformemente all’articolo 24f LPN, la LPN è eseguita dai Cantoni, per quanto l’esecuzione non sia espressamente delegata alla Confederazione. Anche le nuove normative devono essere attuate in gran parte dai Cantoni. La Confederazione li sostiene in questo con basi specialistiche (art. 14a e 25a LPN), con sussidi
nell’ambito di accordi di programma (art. 13, 18d e 23k LPN) e con le sue
pianificazioni federali secondo l’articolo 13 della legge sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 197952 (LPT) sulla base dell’articolo 17b capoverso 3.
6.3 Spiegazioni relative ai singoli articoli
6.3.1 Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio
Articolo 1 lettere d, dtere f
Nell’articolo relativo allo scopo della LPN, la lettera d viene modificata e vengono aggiunte due nuove lettere dtere f.
La lettera d stabilisce che è necessario proteggere la fauna e la flora indigene,
nonché la loro diversità biologica e il loro spazio vitale naturale. L’espressione «diversità biologica» è oggi utilizzata come sinonimo del termine «biodiversità» e
51 RS 923.0
52 RS 700