Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/50: Revisione della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) sotto forma di controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» · 56 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo

creare competenze o obblighi di più ampia portata in capo alla Confederazione e ai Cantoni.

La disposizione corrispondente è ora contenuta nelle rispettive ordinanze relative agli inventari federali54. Sulla base dell’articolo 78 capoverso 2 Cost., gli inventari federali secondo l’articolo 5 LPN producono un effetto diretto per i Cantoni solo in relazione all’adempimento dei compiti della Confederazione (in particolare, i Cantoni adempiono compiti della Confederazione quando rilasciano autorizzazioni ambientali secondo il diritto federale, per esempio un’autorizzazione di

dissodamento, o quando ricevono aiuti finanziari dalla Confederazione per un progetto). Nell’adempimento dei compiti cantonali, gli inventari federali producono invece un effetto indiretto. Ciò significa che i Cantoni sono tenuti a considerare tali inventari nella loro pianificazione direttrice secondo l’articolo 6 capoverso 4 LPT. A questo scopo effettuano una ponderazione completa degli interessi nell’ambito delle decisioni di pianificazione. In tali casi la ponderazione tra gli interessi di protezione ed economici in presenza di interventi rilevanti non è però soggetta ai requisiti qualificati dell’articolo 6 capoverso 2 LPN, secondo il quale per il progetto

desiderato deve esistere un interesse nazionale. A causa del carattere vincolante per le autorità della pianificazione direttrice, le esigenze di protezione dell’inventario federale sono recepite anche, di riflesso, nella pianificazione dell’utilizzazione. I Cantoni e i Comuni hanno quindi un margine d’azione per tenere conto degli

inventari federali nei loro compiti, che risulta evidente nella ponderazione degli interessi. Nello svolgimento dei compiti cantonali e comunali è possibile derogare al principio secondo il quale l’oggetto deve essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell’inventario se prevalgono altri interessi, anche cantonali o addirittura locali, se questo è stato correttamente verificato ed esposto in una ponderazione completa degli interessi secondo l’articolo 3 dell’ordinanza del 28 giugno 200055 sulla pianificazione del territorio (OPT). Nel recente passato, questa premessa è stata discussa in particolare per progetti di sviluppo centripeto degli insediamenti. Con il disciplinamento proposto, si precisa a livello di legge che anche per i progetti di densificazione  che di norma non costituiscono compiti della Confederazione secondo l’articolo 2, ma compiti comunali  è possibile derogare al principio

secondo il quale l’oggetto deve essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell’inventario, in particolare un insediamento d’importanza nazionale secondo l’Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza

nazionale (ISOS), se gli interessi di un intervento di densificazione prevalgono complessivamente, anche se non sono d’importanza nazionale.

Poiché nei casi che esulano dai compiti della Confederazione la disposizione

nell’ambito della protezione del paesaggio e del patrimonio culturale così come della conservazione dei monumenti dev’essere applicata in combinazione con la

54 Cfr. l’articolo 8 capoverso 1 dell’ordinanza riguardante l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali del 29 marzo 2017 (OIFP; RS 451.11), l’articolo 11 capoverso 1 dell’ordinanza riguardante l’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere del 13 novembre 2019 (OISOS; RS 451.12) e l’articolo 9 capoverso 1 dell’ordinanza riguardante l’inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera del

14 aprile 2010 (OIVS; RS 451.13)

55 RS 700.1