Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/50: Revisione della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) sotto forma di controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» · 56 pagine
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include la varietà di ecosistemi, la varietà di specie e la varietà genetica all’interno delle specie. Questo scopo esposto nella lettera d deve essere completato Per la sopravvivenza delle specie è necessario che le zone che servono alla protezione della flora e della fauna siano collegate tra loro. Si instaura così una rete di preziosi spazi vitali naturali e prossimi allo stato naturale, la cui creazione è stata disposta dal Consiglio federale con la Strategia Biodiversità Svizzera 2012 sotto la
denominazione di «infrastruttura ecologica». L’infrastruttura ecologica è composta da zone di protezione e zone di interconnessione che devono essere distribuite nello spazio con qualità e quantità sufficiente e secondo una disposizione adeguata, essere collegate tra loro nonché presentare legami con le superfici preziose dei Paesi limitrofi. Questa rete naturale tiene conto delle esigenze di sviluppo e di mobilità delle specie nelle loro aree di diffusione, anche in presenza di condizioni quadro mutevoli come i cambiamenti climatici. Essa assicura spazi vitali funzionali e capaci di rigenerarsi nel lungo periodo. L’infrastruttura ecologica contribuisce così anche in misura determinante a garantire le prestazioni centrali della natura per la società e l’economia.
La lettera dter(nuova) sottolinea l’importanza della varietà e della bellezza naturale e paesaggistica per l’ambiente, la società e l’economia. Con questa integrazione dell’articolo relativo allo scopo si intende chiarire che la natura e il paesaggio assolvono fondamentali funzioni protettive, economiche e sociali. Essi forniscono prestazioni irrinunciabili di elevato valore sociale ed economico, tra cui la
protezione contro le calamità naturali, la disponibilità di acqua potabile, di
nutrimento per gli esseri umani e per gli animali, il controllo naturale dei parassiti o la disponibilità di materie prime e di principi attivi per farmaci e cosmetici.
Forniscono inoltre prestazioni immateriali: i paesaggi con le loro qualità naturali e architettoniche suscitano un senso di legame e contribuiscono così
all’identificazione spaziale, trasmettono un piacere estetico e promuovono le attività ricreative, il movimento e la salute, rafforzando in tal modo la Svizzera come piazza economica.53 Un calo della diversità biologica e della varietà paesaggistica comporta quindi anche rischi per il benessere delle persone e per la prosperità della Svizzera.
La lettera f (nuova) completa esplicitamente l’articolo relativo allo scopo con la promozione di una cultura della costruzione di alta qualità. In tal modo viene posta enfasi sull’ambizione qualitativa in tutte le attività che modificano il territorio.
Art. 12h Presa in considerazione degli inventari federali nell’adempimento
dei compiti cantonali
Deve essere ora disciplinato a livello di legge in che modo i Cantoni sono tenuti a considerare gli inventari federali secondo l’articolo 5 LPN nell’adempimento dei loro compiti. La trasformazione di questa normativa da ordinanza a legge
contribuisce a rafforzare il principio di legalità e la certezza del diritto, senza tuttavia
53 Ufficio federale dell’ambiente (ed.) (2020): Concezione «Paesaggio svizzero» CPS. Il paesaggio e la natura nelle politiche settoriali della Confederazione. Info Ambiente n. 2011.