Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/50: Revisione della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) sotto forma di controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» · 56 pagine
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per una cultura della costruzione di qualità nel Paese sono in primo luogo i Cantoni e i Comuni. Per essere efficace, la promozione di una cultura della costruzione di qualità da parte della Confederazione deve essere coordinata con le strategie di promozione dei Cantoni. La Confederazione intende assumere il suo ruolo e la sua responsabilità in quanto finanziatrice e autorità di regolamentazione e come
modello, a complemento degli sforzi dei Cantoni nel settore della cultura della costruzione e in collaborazione e coordinamento con questi ultimi. In questo
contesto ed entro i limiti delle proprie possibilità e competenze, la Confederazione completa la promozione di una cultura della costruzione di qualità da parte dei Cantoni e dei Comuni, promuovendo in particolare la collaborazione e il
coordinamento a tutti i livelli.
Art. 17c Aiuti finanziari e altre forme di sostegno
Il presente articolo disciplina il sostegno della Confederazione alla promozione di una cultura della costruzione di qualità. La Confederazione può sostenere con aiuti finanziari organizzazioni e progetti nell’ambito della cultura della costruzione. In questo s’intende in particolare favorire la collaborazione, la creazione di reti e il coordinamento, rafforzare la ricerca interdisciplinare e transdisciplinare e agevolare l’identificazione delle persone con lo spazio e il loro accesso alla cultura della costruzione. Gli aiuti finanziari servono all’attuazione coerente e alla diffusione delle strategie, degli obiettivi e dei messaggi della Confederazione, definiti in particolare nella Strategia sulla cultura della costruzione e nel messaggio sulla cultura vigente al momento. La Confederazione non crea così un nuovo canale per l’erogazione di sussidi, ma estende esplicitamente alla promozione della cultura della costruzione le misure di promozione già in atto per la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.
Il capoverso 1 disciplina gli aiuti finanziari per le organizzazioni, che analogamente alle organizzazioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio o di conservazione dei monumenti storici di cui all’articolo 14 devono avere un’importanza nazionale e svolgere attività nell’interesse pubblico per poter essere sostenute finanziariamente dalla Confederazione.
Il capoverso 2 concerne gli aiuti finanziari a progetti. La Confederazione può sostenere progetti che promuovono una cultura della costruzione di qualità mediante gli obiettivi della formazione e della formazione continua, della ricerca e delle relazioni pubbliche.
Il capoverso 3 disciplina la concessione degli aiuti finanziari. La procedura è retta dagli articoli 12 e 12a dell’ordinanza del 16 gennaio 199158 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN). Si applicano inoltre le disposizioni della legge del 5 ottobre 199059 sui sussidi (LSu). Viene altresì specificato che anche il
finanziamento del settore della cultura della costruzione è retto dall’articolo 27 della legge dell’11 dicembre 200960 sulla promozione della cultura (LPCu), cioè che i
58 RS 451.1
59 RS 616.1
60 RS 442.1