Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/50: Revisione della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) sotto forma di controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» · 56 pagine
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fondi sono stanziati nel quadro dei decreti di finanziamento approvati dal
Parlamento con il messaggio sulla cultura.
Il capoverso 4 specifica che la Confederazione può sostenere una cultura della costruzione di qualità anche in altre forme, tra cui in particolare la consulenza,
l’approntamento di informazioni, il trasferimento di conoscenze, la ricerca e la collaborazione. Le autorità specializzate responsabili della Confederazione
dispongono di elevate competenze nel settore della cultura della costruzione. Il trasferimento di conoscenze e il corrispondente mandato d’informazione
rappresentano elementi importanti per la promozione in questo campo. La
Confederazione può inoltre collaborare con altre persone e organizzazioni private e di diritto pubblico e aderire a enti di diritto privato.
Capo 3: Protezione della fauna e della flora indigene
Art. 18bisObiettivo di superficie e pianificazione
Questo articolo disciplina che entro il 2030 parte delle superfici destinate alla protezione della flora e della fauna indigene dovrà essere pari ad almeno il
17 per cento della superfice nazionale. Il capoverso 2 formula inoltre direttive per la pianificazione della Confederazione.
Capoverso 1: Il Consiglio federale aveva già stabilito nel 2012, nell’ambito della Strategia Biodiversità Svizzera, che almeno il 17 per cento della superficie nazionale avrebbe dovuto essere delimitato, tutelato e interconnesso sotto forma di zone protette al fine di conservare e di promuovere la biodiversità in Svizzera.61.
A tale percentuale devono essere computate, quale elenco esaustivo, le superfici seguenti: il Parco nazionale svizzero secondo la legge sul Parco nazionale del 19 dicembre 198062, le zone centrali dei parchi nazionali e dei parchi naturali periurbani (art. 23f cpv. 3 LPN lett. a e art. 23h cpv. 3 lett. a LPN), le paludi di particolare bellezza e d’importanza nazionale (art. 23a LPN) e altri biotopi
d’importanza nazionale (art. 18a LPN) con le zone cuscinetto circostanti, i biotopi d’importanza regionale e locale secondo l’articolo 18b LPN con le zone cuscinetto circostanti, le riserve per uccelli acquatici e di passo d’importanza internazionale e nazionale, le bandite federali di caccia e altre bandite di caccia delimitate dai Cantoni ed equivalenti nel livello di protezione secondo l’articolo 11 LCP, le riserve forestali secondo l’articolo 20 capoverso 4 LFo e le superfici particolarmente preziose per la promozione della biodiversità secondo l’articolo 73 cpv. 2 della legge federale sull’agricoltura del 29 aprile 199863 (LAgr). Ad esse si aggiungono ora le zone protette secondo l’articolo 7a LFSP (cfr. il cap. 6.3.2). Se poste formalmente sotto protezione, le zone protette di terzi o le zone facenti parte della rete Smeraldo sono computate come biotopi secondo l’articolo 18a o 18b LPN. In caso di
61 Consiglio federale (2012): Strategia Biodiversità 2012, pag. 59
62 RS 454
63 RS 910.1