Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/50: Revisione della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) sotto forma di controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» · 56 pagine

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sovrapposizione delle superfici delle zone protette, queste non possono essere conteggiate due volte.

Per raggiungere l’obiettivo di almeno il 17 per cento entro il 2030 sono necessarie superfici protette supplementari, all’altezza grosso modo del 4 percento della

superfice nazionale. Tale obiettivo deve dunque essere tenuto in considerazione nella delimitazione di nuove superfici protette. Sono qui posti in primo piano,

soprattutto, l’integrazione e l’ampliamento dei biotopi d’importanza regionale e locale, l’ulteriore sviluppo delle riserve forestali indicato anche dalla politica

forestale 202064, la nuova delimitazione di zone protette d’importanza nazionale per i pesci e i crostacei secondo l’articolo 7a LFSP e l’estensione in casi individuali dei biotopi nazionali esistenti secondo l’articolo 18a LPN e delle aree protette secondo l’articolo 11 capoversi 1, 2 e 4 LCP.

Il capoverso 2 inserisce ora nel testo di legge il compito che la Confederazione può elaborare gli strumenti pianificatori necessari per attuare la protezione della diversità biologica. Le concezioni e i piani settoriali secondo l’articolo 13 LPT costituiscono i principali strumenti pianificatori della Confederazione. Essi le permettono di

soddisfare l’obbligo di pianificare e di coordinare i suoi compiti d’incidenza

territoriale, aiutandola a risolvere in maniera adeguata i problemi, sempre più complessi, legati all’adempimento di tali compiti. Nel quadro delle concezioni e dei piani settoriali, la Confederazione mostra come prevede di adempiere ai suoi compiti e precisa gli obiettivi che vuole conseguire e le condizioni o le esigenze che intende rispettare. Elaborati in stretta collaborazione tra i servizi federali e i Cantoni, questi strumenti contribuiscono ad armonizzare gli sforzi delle autorità a ogni livello in materia di pianificazione del territorio. Il capoverso lascia aperta la scelta tra gli strumenti federali previsti dall’articolo 13 LPT.

Un’estensione qualitativamente e quantitativamente adeguata degli spazi vitali rappresenta un presupposto imprescindibile per la conservazione della biodiversità. Sulla superficie limitata e spesso soggetta a utilizzazioni sovrapposte della Svizzera, tale fabbisogno di spazio per la flora e la fauna entra frequentemente in conflitto con altre utilizzazioni del territorio. Quale complemento della Concezione «Paesaggio svizzero»65 sarebbe possibile definire, all’interno di una concezione secondo

l’articolo 13 LPT, obiettivi quantitativi e qualitativi per gli aspetti territoriali della protezione degli spazi vitali. Poiché le superfici protette sono generalmente già designate a livello di pianificazione del territorio attraverso la messa sotto protezione da parte dei Cantoni, in un tale concetto l’accento sarebbe posto soprattutto sui contenuti riguardanti gli aspetti di interconnessione e il mandato ai Cantoni di delimitare tramite messa sotto protezione i biotopi d’importanza regionale e locale ulteriormente necessari secondo l’articolo 18b capoverso 3 LPN. Sulla base di detto concetto, per le zone di interconnessione d’importanza nazionale può essere valutata

64 Ufficio federale dell’ambiente UFAM (ed.) 2013: Politica forestale 2020. Visioni, obiettivi e misure per una gestione sostenibile del bosco svizzero. Ufficio federale dell’ambiente, Berna: 66 pagine.

65 Ufficio federale dell’ambiente (ed.) (2020): Concezione «Paesaggio svizzero». Il paesaggio e la natura nelle politiche settoriali della Confederazione. Info Ambiente n. 2011.