Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/50: Revisione della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) sotto forma di controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» · 56 pagine

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anche la necessità di un piano settoriale, i cui elementi facciano riferimento al nuovo articolo 11a LCP (v. cap. 6.2.3) quale base centrale.

Gli strumenti pianificatori federali citati sono importanti soprattutto anche per l’interconnessione e per l’infrastruttura ecologica: la legislazione vigente (art. 18 cpv. 1bisLPN) fa riferimento implicitamente all’interconnessione tra gli spazi vitali degni di protezione. Il miglioramento della qualità delle aree protette e della loro interconnessione, forniscono un apporto fondamentale ad una rete funzionale di superfici per la protezione e la promozione della biodiversità. La quantità, la qualità e la localizzazione spaziale degli ambienti vitali giocano un ruolo centrale per l’interconnessione ecologica. Quest’ultima funziona quando le specie possono spostarsi tra le diverse aree e quando possono visitare tutti i diversi spazi vitali necessari per il completamento del loro ciclo di vita. L‘interconnessione è

fondamentale per il nutrimento, la dispersione e la fuga da fattori di disturbo. Essa rende possibile gli scambi all’interno delle specie. L’importanza

dell’interconnessione aumenta fortemente a causa della sempre più forte

frammentazione degli spazi vitali, dovuta ad esempio alle infrastrutture legate ai trasporti.

Art. 18b Biotopi d’importanza regionale e locale

Il vigente articolo 18b disciplina l’obbligo dei Cantoni in relazione agli oggetti d’importanza regionale e locale (cpv. 1) e alla compensazione ecologica (cpv. 2). Quest’ultima è ora regolamentata in una disposizione a sé stante (art. 18bbis).

L’oggetto dell’articolo 18b è pertanto ora costituito esclusivamente dai biotopi d’importanza regionale e locale. I biotopi che a seconda del Cantone sono

eventualmente designati in modo esplicito come «d’importanza cantonale» rientrano quindi nel concetto di «oggetti d’importanza regionale», mentre quelli designati esplicitamente come «d’importanza comunale» rientrano nel concetto di «oggetti d’importanza locale».

Il capoverso 1 impone ora l’obbligo in capo ai Cantoni di designare biotopi

d’importanza regionale e locale e di metterli quindi formalmente sotto protezione. I Cantoni conoscono già oggi una simile messa sotto protezione dei biotopi

d’importanza cantonale e locale, nella quale godono di un certo margine di manovra. Con questa messa sotto protezione formale dovranno tenere conto in particolare del fatto che questi oggetti protetti servono per l’interconnessione dei biotopi

d’importanza nazionale. La designazione di biotopi d’importanza regionale e locale è inoltre utile quando i rispettivi spazi vitali degni di protezione secondo l’art. 18 cpv. 1terLPN sono qualitativamente pregiati ma non arrivano a soddisfare i criteri di un biotopo d’importanza nazionale, o anche quando le zone sono necessarie per la conservazione di specie minacciate per le quali la Svizzera porta una responsabilità importante66. Uno strumento importante in tale contesto è rappresentato dalla legge

66 UFAM (2019): Lista delle specie e degli ambienti prioritari a livello nazionale. Specie e ambienti prioritari da promuovere in Svizzera. Ufficio federale dell’ambiente, Berna, Pratica ambientale, Nr. 1709: 99 pp.