Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/50: Revisione della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) sotto forma di controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» · 56 pagine

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federale sul diritto fondiario del 4 ottobre 199167 (LDFR), che all’articolo 64 stabilisce un diritto all’autorizzazione dell’acquisto di superfici per fini di protezione della natura. Nella designazione dei biotopi i Cantoni tengono inoltre conto degli obiettivi della Strategia energetica 2050.

Il capoverso 2 riprende la formulazione del vigente articolo 18b capoverso 1.

Il capoverso 3 stabilisce che il Consiglio federale prescrive ai cantoni un livello minimo di biotopi d’importanza regionale e locale necessari per l’interconnessione funzionale dei biotopi d’importanza nazionale. Può inoltre fissare un termine per la pianificazione e l’attuazione a livello cantonale. A tal fine la Confederazione si orienta all’obiettivo spaziale e temporale definito nell’articolo 18biscapoverso 1.

Emana infine ulteriori disposizioni, per esempio sui criteri determinanti per la designazione dei biotopi regionali e locali.

Art. 18bbisCompensazione ecologica

La concretizzazione delle attuali disposizioni in materia di compensazione ecologica costituisce un elemento portante della presente revisione di legge. Il suo scopo è contribuire a promuovere la varietà della flora, della fauna e dei relativi spazi vitali nelle regioni sfruttate intensivamente, quindi anche al di fuori degli spazi vitali degni di protezione o dei biotopi formalmente delimitati, in quanto anche queste regioni presentano un potenziale in termini di misure di valorizzazione efficaci e di facile attuazione. La disposizione si riallaccia all’attuale articolo 18b capoverso 2 LPN e concretizza l’obbligo dei Cantoni, sinora formulato in modo molto succinto,

generico e poco concreto sotto il profilo contenutistico, di provvedere a una

compensazione ecologica nelle regioni sfruttate intensivamente all’interno e

all’esterno degli insediamenti. La suddetta disposizione riprende i contenuti

dell’articolo 15 dell’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio del 16 gennaio 199168 (OPN) e vista la sua importanza per la compensazione ecologica e la diversità biologica, viene concretizzata a livello di legge .

Per molto tempo il terreno agricolo sfruttato intensivamente è stato posto al centro dell’attuale norma di legge e della sua attuazione a causa delle disposizioni

contenute nella legislazione sull’agricoltura relative alla compensazione ecologica e ai corrispondenti pagamenti diretti. I provvedimenti sono dunque facoltativi per il proprietario fondiario, il gestore o il responsabile dell’azienda e si basano

principalmente su contratti di gestione che nella vigente legislazione sull’agricoltura sono incentivati mediante pagamenti diretti per le superfici per la promozione della biodiversità. Anche nel Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica PSIA, nella parte relativa alle concezioni, è stato stabilito in modo vincolante per le autorità che le superfici non utilizzate dall’aviazione negli aerodromi devono essere delimitate e gestite come superfici per la compensazione ecologica. Quale strumento ausiliario di lavoro, l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) e l’UFAM hanno elaborato

67 RS 211.412.11

68 RS 451.1