Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/50: Revisione della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) sotto forma di controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» · 56 pagine

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edificabili e possono trovarsi sia all’interno sia all’esterno di tali zone. Al concetto di «regioni sfruttate intensivamente» sono riconducibili inoltre le superfici con utilizzazione turistica intensiva o le superfici boschive, per esempio fortemente sfruttate come aree di svago.

Dal capoverso 2 si desume che i provvedimenti di compensazione ecologica nelle regioni sfruttate intensivamente consentono di preservare, valorizzare, creare e interconnettere spazi vitali prossimi allo stato naturale per la flora e la fauna. I provvedimenti caratteristici menzionati nella legislazione attuale sono precisati in particolare in rapporto all’applicazione nella zona dell’insediamento. Il fatto che l’elenco dei provvedimenti non sia esaustivo consente di avere riguardo per le situazioni territoriali più diverse. Il Consiglio federale può disciplinare il computo di ulteriori provvedimenti così come il loro livello minimo (cpv. 3).

Tra i provvedimenti di compensazione ecologica sono inclusi in particolare quelli che costituiscono già oggi l’oggetto dei pagamenti diretti ecologici secondo la legislazione sull’agricoltura (art. 55 e 61 dell’ordinanza sui pagamenti diretti del 23 ottobre 201372, OPD), come per esempio la valorizzazione e la promozione di siepi, boschetti campestri, alberi ad alto fusto, prati e pascoli ricchi di specie, cumuli di pietra e muri a secco. Vi rientrano inoltre i provvedimenti nel settore delle acque, come per esempio i piccoli corsi d’acqua allo stato seminaturale o i ruscelli con la loro vegetazione ripuale. Deve inoltre essere promossa la creazione di nuovi bacini temporanei o permanenti di acqua stagnante e di zone umide al fine di stabilire un’interconnessione funzionale con le zone umide o con le popolazioni esistenti. I provvedimenti nel settore delle acque presentano legami di contenuto con la

disposizione speciale in materia di vegetazione ripuale (art. 21 LPN), con la

legislazione sulla protezione delle acque (art. 36a cpv. 3 della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 199173 (LPAc) concernente l’estensione, la configurazione e l’utilizzazione dello spazio riservato alle acque) e con la

legislazione sulla sistemazione dei corsi d’acqua (legge federale sulla sistemazione dei corsi d’acqua del 21 giugno 199174, art. 4 cpv. 2 LSCA, cfr. anche l’art. 37 LPAc). Oltre alla sistemazione prossima allo stato naturale delle acque, vanno considerati anche provvedimenti quali i bacini di ritenuta delle acque piovane,

integrati nel paesaggio e allo stato seminaturale, a servizio delle infrastrutture (p. es. impianti per il trattamento delle acque di carreggiata) e le zone di ritenzione per i sovraccarichi in caso di piena (i cosiddetti polder). I provvedimenti nel settore forestale derivano in particolare dall’obbligo di una selvicoltura naturalistica sancito dall’articolo 20 capoverso 2 LFo. Importanti campi d’azione della compensazione ecologica sono qui, in particolare, la creazione di margini boschivi terrazzati e l’assicuramento adeguato di quantitativi sufficienti di legno morto e invecchiato. I provvedimenti nella zona edificata dell’insediamento riguardano segnatamente gli interventi di sistemazione di strutture pubbliche e private; negli spazi all’aperto, le aree pubbliche quali parchi, spazi verdi e impianti sportivi; nelle superfici allo stato

72RS 910.13

73RS 814.20

74 RS 721.100