Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/50: Revisione della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) sotto forma di controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» · 56 pagine
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seminaturale, le scarpate delle infrastrutture di trasporto; e nel settore degli edifici, a titolo esemplificativo, i tetti e le facciate verdi che promuovono la biodiversità.
Il capoverso 3 consente al Consiglio federale di designare tramite ordinanza un livello minimo di compensazione ecologica, differenziandolo per le zone all’interno e all’esterno degli insediamenti. Dalla definizione di livello minimo deriva che i Cantoni possono stabilire anche requisiti più ampi o ulteriori differenziazioni, anche e soprattutto nella zona dell’insediamento, per esempio in base alla struttura
dell’insediamento o alla sua densità. Il Consiglio federale può inoltre fissare un termine per l’attuazione e anche emanare ulteriori disposizioni in materia di
attuazione.
Il capoverso 4 è una norma di coordinamento secondo la quale il Consiglio federale dovrà garantire l’armonizzazione con la legislazione sull’agricoltura ai fini della determinazione del livello minimo di cui al capoverso 3.
Articolo 22 capoverso 3
Questo capoverso 3 è abrogato senza sostituzione in quanto il suo contenuto è già trattato nell’articolo 24h LPN.
Articolo 24a capoverso 1 lettera b
Queste modifiche sono di natura puramente formale: l’attuale articolo 18b include le normative sui biotopi d’importanza regionale e locale (cpv. 1) così come la
normativa sulla compensazione ecologica (cpv. 2). Quest’ultima è ora regolamentata in una disposizione a sé stante (art. 18bbis). Il rimando deve pertanto essere
modificato e integrato con l’articolo 18bbis. Inoltre, in luogo dell’articolo 25a deve ora essere dichiarata punibile la violazione dell’articolo 25b (Ripristino di paludi e zone palustri). Nella revisione LPN del 1997 era sfuggito che con l’inserimento dell’articolo 25a (una norma sull’obbligo d’informazione delle autorità) la
designazione degli articoli nella norma sulle sanzioni avrebbe dovuto essere
modificata in riferimento alla disposizione divenuta l’articolo 25b.
Articolo 24c
Questa disposizione è abrogata. Si tratta di una mera norma di rimando che dichiara applicabile l’articolo 69 del codice penale del 21 dicembre 193775 (CP) sulla confisca degli oggetti e dei vantaggi pecuniari illecitamente ottenuti. Tale rimando è ridondante, in quanto secondo l’articolo 333 capoverso 1 CP la Parte generale del CP, in cui rientra anche l’articolo 69 CP, trova fondamentalmente applicazione anche nel diritto penale accessorio e quindi nella LPN.
Articolo 24e frase introduttiva
La frase introduttiva è riformulata. Adesso gli oggetti protetti sono elencati tramite rimando al fine di creare una maggiore trasparenza. Il campo d’applicazione
75 RS 311.0