Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/50: Revisione della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) sotto forma di controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» · 56 pagine
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dell’articolo 24e è inoltre ampliato in modo da poter applicare la disposizione a tutti gli spazi vitali degni di protezione e non solo a quelli messi formalmente sotto protezione in quanto biotopi. Questa modifica è necessaria in quanto altrimenti si dovrebbero prevedere conseguenze meno gravi per un comportamento illecito di quelle che risulterebbero dalla corretta applicazione dell’articolo 18 capoverso 1ter LPN. Concretamente, il responsabile di un intervento su uno spazio vitale degno di protezione deve provvedere al ripristino o altrimenti fornire un adeguato
risarcimento. Finora, in base all’articolo 24e LPN, chiunque effettuasse un
intervento senza autorizzazione su uno spazio vitale degno di protezione non poteva essere costretto a ripristinare la situazione legale. Tale lacuna è stata ora colmata.
6.3.2 Modifica di altri atti normativi
Legge dell’11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura
Art. 27 cpv. 3 lett. c
La lettera c è integrata e aggiornata in modo che anche gli aiuti finanziari per la cultura della costruzione di cui all’articolo 17c P-LPN siano autorizzati dal Parlamento nel quadro del messaggio sulla cultura mediante il pertinente credito quadro.
Legge federale sull’agricoltura
Articolo 70a capoverso 2 lettera d
Entro il 2030 la percentuale complessiva di superficie nazionale destinata alla protezione della flora e della fauna indigene dovrà essere pari ad almeno il
17 per cento (cfr. Commento a art. 18biscpv 1 LPN). In tale percentuale sono conteggiati anche i biotopi d’importanza nazionale, regionale e locale. La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate include già oggi, secondo l’articolo 70a capoverso 2 lettera d LAgr, i biotopi nazionali ai sensi dell’articolo 18a LPN. I restanti biotopi, vale a dire quelli d’importanza regionale o locale (art. 18b LPN), non sono tuttavia contemplati dalla suddetta prova. Tuttavia, la loro gestione conforme alle prescrizioni riveste anch’essa un’importanza centrale per la loro conservazione.
Sono considerati biotopi ai sensi dell’articolo 70a capoverso 2 lettera d LAgr gli oggetti il cui carattere degno di protezione è stato formalmente constatato. Per i biotopi d’importanza regionale o locale, tale constatazione avviene in particolare mediante una messa sotto protezione cantonale e una pianificazione
dell’utilizzazione con zona protetta o con una zona soggetta a vincoli specifici per i biotopi. La gestione agricola o forestale conforme alle prescrizioni è stabilita nell’ambito di un accordo tra l’autorità e il gestore (art. 18c LPN). In mancanza di un simile accordo, la gestione deve rispettare gli obiettivi di protezione alla base dell’oggetto constatato dalle autorità o fissati al riguardo. Qualora manchino anche tali obiettivi, sino a quando non sarà emanata una normativa nell’ottica di quanto constatato, dovrà essere rispettata una gestione estensiva almeno secondo le direttive