Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/52: Modifica delle ordinanze sull’ammissione alla circolazione e sul controllo della circolazione stradale · 13 pagine
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Riferimento: ASTRA-022.3-351/21
Rapporto esplicativo concernente l’attuazione delle mozioni 17.4317 Caroni «Procedure più eque nella circolazione stradale» e 17.3520 Graf-Litscher «No a sanzioni doppie per gli autisti»
1 Situazione iniziale e punti essenziali del progetto
A. Attuazione della mozione 17.4317 Caroni
1.1 Invio della licenza ritirata dalla polizia all’autorità di revoca entro tre giorni lavorativi
1.1.1 Situazione iniziale
La polizia deve vietare di proseguire la marcia e ritirare immediatamente la licenza per allievo conducente o di condurre al conducente che si trovi in uno stato tale da escludere una guida sicura (art. 54 cpv. 3 della legge federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale, LCStr), ad esempio in presenza di una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,40 mg/l (art. 31 dell’ordinanza del 28 marzo 20072 sul controllo della circolazione stradale, OCCS).
Il ritiro della licenza ha l’effetto di una revoca (art. 54 cpv. 5 LCStr), ossia la persona interessata perde temporaneamente l’autorizzazione a condurre.
Nonostante la polizia sia tenuta a inoltrare immediatamente la licenza ritirata all’autorità di revoca, la legislazione in vigore non fissa alcun termine concreto (art. 54 cpv. 5 LCStr in combinato disposto con l’art. 33 OCCS).
Trattandosi di una misura superprovvisionale che non assume la forma di una decisione, il ritiro della licenza non permette al titolare di presentare ricorso fino all’emissione di una decisione.
La mozione chiede dunque di fissare un termine massimo di tre giorni per l’invio della licenza all’autorità di revoca cantonale.
1.1.2 Nuova regolamentazione proposta
Con la nuova regolamentazione la polizia dovrà inoltrare all’autorità di revoca la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre ritirata entro tre giorni lavorativi (art. 33 cpv. 2 P-OCCS), accelerando così la procedura e riducendo la durata del provvedimento in assenza di una decisione formale.
Con la stessa motivazione e allo scopo di uniformare la prassi in casi analoghi, è introdotto il termine di tre giorni lavorativi anche per la consegna della licenza di circolazione o delle targhe ritirate dalla polizia all’autorità di revoca del Cantone di stanza del veicolo (art. 33 cpv. 2 P-OCCS, secondo periodo).
La polizia sarà inoltre tenuta ad allegare alla licenza la conferma scritta del ritiro, mentre il rapporto di polizia potrà essere inoltrato poco dopo (art. 33 cpv. 2 P-OCCS).
1 RS 741.01
2 RS 741.013
5/13 ASTRA-D-95623401/697