Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/52: Modifica delle ordinanze sull’ammissione alla circolazione e sul controllo della circolazione stradale · 13 pagine
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Riferimento: ASTRA-022.3-351/21
1.2 Disposizione della revoca preventiva entro dieci giorni lavorativi dal ritiro della licenza da parte della polizia
1.2.1 Situazione iniziale
Attualmente l’autorità cantonale che riceve la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre ritirata deve decidere se sussistono seri dubbi sull’idoneità alla guida del titolare. In caso affermativo può revocare la licenza a titolo preventivo (art. 30 dell’ordinanza del 27 ottobre 19763 sull’ammissione alla circolazione, OAC) mediante una decisione. Fino a quel momento il titolare della licenza non ha alcuna possibilità di ricorso per via del carattere superprovvisionale del ritiro forzato. Per garantire una procedura equa è pertanto di estrema importanza che l’autorità cantonale prenda al più presto la sua decisione.
La legislazione in vigore stabilisce che l’autorità di revoca debba prendere immediatamente una decisione (art. 54 cpv. 5 LCStr), ma non menziona alcun termine concreto.
A volte la preparazione della decisione si protrae per diverse settimane, un fatto inaccettabile soprattutto quando si finisce per non riscontrare alcuna mancanza di idoneità alla guida. La mozione 17.4317 Caroni chiede pertanto che il ritiro della licenza sia complessivamente limitato a dieci giorni, cioè che l’autorità cantonale prenda la sua decisione e, laddove opportuno, disponga la revoca preventiva entro dieci giorni dal ritiro della polizia. Se non può farlo, ad esempio perché non è ancora riuscita a reperire le basi decisionali necessarie, al termine dei dieci giorni dovrà restituire la licenza al titolare che potrà tornare a guidare almeno in via provvisoria. Con la restituzione del documento la procedura non è terminata: se in seguito i seri dubbi sull’idoneità alla guida risulteranno fondati, si potrà disporre la revoca preventiva e ritirare la licenza.
1.2.2 Nuova regolamentazione proposta
L’autorità cantonale avrà l’obbligo di restituire al titolare la licenza per allievo conducente o di condurre inviatale se entro un termine di dieci giorni lavorativi dal ritiro della polizia non avrà disposto almeno una revoca a titolo preventivo (art. 30 cpv. 2 P-OAC). Con la restituzione della licenza il titolare potrà tornare a guidare almeno in via provvisoria, ovvero finché l’autorità non avrà disposto una revoca preventiva a causa di seri e motivati dubbi sull’idoneità alla guida, di sicurezza dopo aver constatato l’inidoneità alla guida o di ammonimento conseguente a un reato. Questa regolamentazione garantisce che la licenza di condurre sia revocata per un massimo di dieci giorni lavorativi in assenza di una decisione di revoca dovuta a seri e motivati dubbi sull’idoneità alla guida, all’inidoneità alla guida oppure a una sanzione conseguente a un reato.
1.3 Rivalutazione della revoca preventiva della licenza ogni tre mesi
1.3.1 Situazione iniziale
La revoca preventiva è disposta senza indicazioni temporali (art. 30 OAC). Lo scopo di questa misura amministrativa è vietare nei più brevi tempi possibili la guida alle persone la cui idoneità sia seriamente messa in dubbio dalle autorità, in modo da tutelare gli altri utenti della strada ma anche il conducente stesso. Durante la revoca preventiva l’autorità chiarisce se la persona è idonea alla guida: in caso di inidoneità dispone una revoca di sicurezza a tempo indeterminato (art. 16d LCStr); in caso contrario applica eventualmente una revoca di ammonimento a tempo determinato (art. 16a–16c LCStr).
La revoca preventiva rappresenta una grave ingerenza nei diritti della personalità, ad esempio per via dell’esame medico cui si è sottoposti attestare l’idoneità.
3 RS 741.51
6/13 ASTRA-D-95623401/697