Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/52: Modifica delle ordinanze sull’ammissione alla circolazione e sul controllo della circolazione stradale · 13 pagine
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Riferimento: ASTRA-022.3-351/21
4.2 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC)
Articolo 30 capoverso 1 P-OAC
A livello contenutistico il capoverso 1 resta invariato. La modifica è solo di tipo redazionale ed esplicita che è l’autorità cantonale a poter revocare a titolo preventivo la licenza per allievo conducente o di condurre della persona interessata mediante una decisione.
Articolo 30 capoverso 2 P-OAC
L’autorità cantonale sarà tenuta a disporre entro dieci giorni lavorativi almeno la revoca a titolo preventivo della licenza per allievo conducente o di condurre ritirata e trasmessale. Nell’impossibilità di farlo, dovrà restituire la licenza al titolare, per lo meno in via provvisoria. Il termine è calcolato a partire dalla data in cui la polizia avrà ritirato il documento. Per giorni lavorativi si intendono i giorni della settimana che vanno da lunedì a venerdì, esclusi i giorni festivi legali.
Articolo 30a P-OAC
È introdotta la possibilità per il titolare di una licenza per allievo conducente o di condurre revocata a titolo preventivo di richiedere ogni tre mesi una rivalutazione mediante domanda scritta all’autorità cantonale. La domanda, che non deve essere motivata, potrà essere presentata la prima volta tre mesi dopo il passaggio in giudicato della decisione di revoca (cpv. 1), in seguito a distanza di tre mesi dal passaggio in giudicato di ogni decisione di conferma della revoca preventiva (cpv. 2). Per garantire un avanzamento rapido della procedura viene fissato un termine di 20 giorni lavorativi (cpv. 3) entro i quali l’autorità, se avrà ancora seri dubbi in merito all’idoneità alla guida della persona in questione, dovrà emettere una decisione impugnabile a conferma della revoca preventiva oppure restituire la licenza ritirata.
Articolo 30b P-OAC, titolo
Il titolo dell’articolo 30a vigente (nuovo art. 30b) è modificato per motivi linguistici e riguarda soltanto la versione italiana.
Articolo 30b capoverso 1 P-OAC
Nel secondo periodo del capoverso 1 vigente si aggiunge che, per avere diritto alla riservatezza della sua identità, il segnalante deve dimostrare il sussistere di un interesse degno di protezione. In questo modo si mantiene la prassi consolidata in base alla quale in casi giustificati le autorità possono garantire la riservatezza del segnalante, evitando al tempo stesso segnalazioni indebite, come quelle malevole. Spetterà all’autorità competente giudicare nel singolo caso cosa costituisca un interesse degno di protezione. Si può trattare in primo luogo di rapporti familiari, ad esempio quando una persona intende segnalare i propri dubbi in merito all’idoneità alla guida di un genitore senza provocare conflitti in famiglia. Possono tuttavia esserci altri motivi per tutelare la riservatezza di una segnalazione.
Articolo 30b capoverso 3 P-OAC
In linea di massima, in caso di accertamenti sull’idoneità alla guida la persona interessata deve farsi carico dei costi. Qualora a posteriori emerga che la segnalazione sulla base della quale sono stati disposti gli accertamenti a pagamento è ingiustificata e la persona ne ha subito un danno, questa avrà diritto a richiedere un risarcimento. La richiesta andrà rivolta all’autorità che ha ordinato di eseguire gli accertamenti e il procedimento sarà disciplinato dalle disposizioni del rispettivo diritto cantonale in materia di responsabilità. L’autorità potrà esercitare il regresso nei confronti del segnalante in un procedimento civile.
11/13 ASTRA-D-95623401/697