Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/52: Modifica delle ordinanze sull’ammissione alla circolazione e sul controllo della circolazione stradale · 13 pagine

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Riferimento: ASTRA-022.3-351/21

La nuova regolamentazione è pertanto volta a privilegiare chi in caso di revoca dell’autorizzazione a condurre deve temere la perdita del posto di lavoro per via della situazione lavorativa. Oltre ai gruppi professionali normalmente interessati, come i camionisti e i conducenti di autobus (titolari di licenze di categoria C e D), potranno beneficiare della revoca di durata differenziata riservata agli autisti anche i conducenti dei servizi di corriere, di taxi, ecc. Questi ultimi, effettuando i trasporti professionali per lo più con un’automobile, sono spesso esclusi perché la normativa vigente presuppone che l’infrazione causa della revoca sia stata commessa con una categoria diversa da quella necessaria all’esercizio della propria professione.

Nella sua decisione l’autorità dovrà fissare nel dettaglio gli spostamenti consentiti a fini professionali, limitandoli ad esempio a determinati tipi di veicoli, scopi, percorsi o aree.

Il concetto di «spostamento per l’esercizio della professione» dovrà essere interpretato in maniera restrittiva, escludendo i tragitti dal domicilio al luogo di lavoro o di impiego, poiché in questa definizione rientrano esclusivamente gli spostamenti che rappresentano l’attività professionale vera e propria, ad esempio quelli di un camionista o di un corriere di una pizzeria volti al trasporto di merci oppure quelli di un conducente di autobus o taxi la cui attività principale è il trasporto di persone dietro pagamento.

L’autorizzazione alla guida sarà concessa tramite apposita precisazione nella decisione di revoca, la cui accettazione nei Paesi esteri dipenderà dalla rispettiva legislazione nazionale.

Non tutti i conducenti che hanno commesso un’infrazione potranno beneficiare della nuova regolamentazione: chi commette un’infrazione medio-grave o grave (ad es. guida sotto l’effetto di droghe) non potrà aspettarsi di mantenere l’autorizzazione a condurre; l’agevolazione riguarderà solo le revoche legate a infrazioni lievi. Non potranno usufruirne nemmeno coloro ai quali è stata revocata la licenza a tempo indeterminato o definitivamente per motivi di sicurezza. Vi avranno invece diritto i conducenti ai quali la licenza non sia stata revocata più di una volta nei cinque anni precedenti. In linea di massima, l’opportunità di continuare a guidare in via eccezionale per l’esercizio della propria professione non deve essere concessa ai recidivi e pertanto dovrà essere garantita al massimo due volte ogni cinque anni.

2 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

Né il diritto internazionale né quello europeo contengono disposizioni in contrasto con il progetto.

3 Attuazione

Le disposizioni possono essere attuate con le strutture federali e cantonali esistenti.

4 Commenti ai singoli articoli

4.1 Ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (OCCS)

Articolo 33 capoverso 2 P-OCCS

L’articolo 33 capoverso 2 OCCS è integrato specificando che la polizia è tenuta a inviare all’autorità cantonale le licenze e le targhe ritirate entro un termine di tre giorni lavorativi insieme alla conferma scritta del ritiro, mentre in casi eccezionali e giustificati il rapporto di polizia può essere inoltrato poco dopo.

Per giorni lavorativi si intendono quelli che vanno dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi legali. La precisazione garantisce il rispetto del termine, mentre se si indicassero i giorni di calendario, i giorni del fine settimana o festivi non consentirebbero di rispettare la scadenza, ad esempio, quando una licenza di condurre deve essere inviata per posta dal Cantone in cui si è verificata l’infrazione all’autorità di revoca del Cantone di domicilio del contravventore.

10/13 ASTRA-D-95623401/697