Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/52: Modifica delle ordinanze sull’ammissione alla circolazione e sul controllo della circolazione stradale · 13 pagine

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Riferimento: ASTRA-022.3-351/21

La mozione 17.4317 Caroni richiede pertanto di migliorare la posizione dei conducenti a cui è stata revocata la licenza a titolo preventivo introducendo l’obbligo per le autorità di revoca di rivalutare la loro decisione ogni tre mesi.

1.3.2 Nuova regolamentazione proposta

In futuro l’autorità cantonale dovrà, su richiesta scritta della persona interessata, rivalutare ogni tre mesi la revoca preventiva della licenza mediante decisione impugnabile. La domanda potrà essere presentata la prima volta tre mesi dopo il passaggio in giudicato della decisione di revoca (art. 30a cpv. 1 P-OAC), in seguito dopo ogni decisione di mantenere la revoca preventiva, sempre a distanza di tre mesi dal passaggio in giudicato (art. 30a cpv. 2 P-OAC). In entrambi i casi l’autorità cantonale dovrà emettere una decisione impugnabile di conferma della revoca o restituire la licenza al titolare entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda (art. 30a cpv. 3 P-OAC). Il termine fissato appare adeguato in considerazione del fatto che la rivalutazione comporta ogni volta l’analisi di nuovi atti, informazioni e prove. In questo modo si intende garantire che i casi da esaminare non rimangano in sospeso senza motivo e far rispettare il dovere legale di celerità.

Il testo della mozione prevede l’obbligo per l’autorità di rivalutare la sua decisione senza un motivo preciso ed emetterne una nuova ogni tre mesi. Ciò non gioverebbe né alle autorità amministrative né agli interessati. Questi ultimi, infatti, riceverebbero una nuova decisione ogni tre mesi senza averla richiesta e dovrebbero farsi carico dei costi, anche quando non desiderano alcuna rivalutazione. Da parte sua, l’autorità cantonale si ritroverebbe con un sovraccarico di lavoro, senza tuttavia offrire sempre un valore aggiunto al titolare della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre revocata a titolo preventivo. Di conseguenza, la richiesta della mozione 17.4317 Caroni non sarà attuata introducendo una procedura automatica, bensì concedendo agli interessati il diritto di chiedere una rivalutazione ogni tre mesi, che l’autorità sarà poi tenuta a effettuare entro 20 giorni lavorativi.

1.4 Garanzia di riservatezza nei confronti di chi segnala i propri dubbi in merito all’idoneità alla guida di un’altra persona e risarcimento della persona segnalata

1.4.1 Situazione iniziale

Attualmente chiunque nutra dubbi in merito all’idoneità alla guida di un’altra persona può segnalarlo all’autorità cantonale (art. 30a OAC). Il più delle volte si avvalgono di questa possibilità le persone che riscontrano una certa insicurezza nella guida di un familiare, di solito per motivi legati all’età o a sintomi di malattia (ad es. demenza, diminuzione della capacità visiva), oppure per aver notato un abuso di sostanze in grado di compromettere la capacità di guida come farmaci, stupefacenti o alcol. Questa disposizione è dunque uno strumento importante per garantire la sicurezza stradale.

Secondo la legislazione vigente, l’autorità cantonale garantisce al segnalante che lo richiede la riservatezza della segnalazione e non rivela la sua identità neppure nel quadro di un procedimento amministrativo (art. 30a cpv. 1 OAC). In caso di stretto legame con la persona segnalata, la riservatezza può avere un peso sulla decisione di fare questo passo perché permette di non intaccare il rapporto (familiare). L’autorità cantonale è sempre a conoscenza dei dati personali del segnalante e li verifica.

In rari casi capita che si abusi di questo utile strumento, ad esempio quando si suscitano dubbi sull’idoneità alla guida di un’altra persona presso l’autorità cantonale senza che sussistano effettivamente, ossia non nell’interesse della sicurezza stradale, bensì per cattive intenzioni personali. In questo caso la persona segnalata può subire un danno per via degli eventuali accertamenti che ne derivano.

La mozione 17.4317 Caroni osserva che, garantendo in ogni caso l’anonimato del segnalante nei confronti della persona segnalata, la regolamentazione attuale non dà alcuna possibilità a quest’ultima di rivalersi per il danno causato dalla segnalazione. Chiede dunque che nei casi di «denuncia infondata» sia resa nota l’identità dell’autore della segnalazione e il danneggiato abbia la possibilità di chiamarlo a rispondere delle conseguenze.

7/13 ASTRA-D-95623401/697