Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/52: Modifica delle ordinanze sull’ammissione alla circolazione e sul controllo della circolazione stradale · 13 pagine

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Riferimento: ASTRA-022.3-351/21

1.5.3 Esonero e risarcimento dei costi procedurali e di accertamento qualora i dubbi sull’idoneità alla guida segnalati da un privato non siano confermati (motivazione della mozione, punto 3)

L’accertamento dell’idoneità alla guida può comportare dei costi per la persona interessata. La mozione 17.4317 Caroni chiede che, nei casi in cui i dubbi segnalati risultino infondati, le persone sottoposte a esame siano esonerate dal pagamento dei costi di eventuali procedure e accertamenti e vengano risarcite per le spese già sostenute.

Nella motivazione della mozione si presuppone che gli accertamenti sull’idoneità alla guida a seguito di una segnalazione da parte di un privato vengano «disposti entro poche ore». La prassi adottata dai Cantoni dimostra che le segnalazioni di terzi vengono esaminate in modo estremamente accurato e solo in pochi casi si ordinano accertamenti. Di norma, se la segnalazione è attendibile, l’autorità di revoca chiede al medico curante di redigere un rapporto, che solitamente non ha alcun costo oppure dà origine a costi contenuti, già oggi assunti dalle autorità.

Qualora i sospetti risultino infondati, non si impone alcun costo procedurale alla persona segnalata e l’autorità si fa carico anche dei costi degli accertamenti. In caso contrario la persona interessata ha già la possibilità di richiedere un risarcimento all’autorità ordinante secondo quanto previsto dalla legge sulla responsabilità del rispettivo Cantone (cfr. spiegazioni al punto 1.4.2 del presente rapporto).

1.5.4 Libera scelta del laboratorio per gli esami di verifica (motivazione della mozione, punto 4)

La richiesta della mozione di poter considerare validi gli accertamenti di laboratorio (analisi del capello, del sangue e delle urine, ecc.) eseguiti in tutti i laboratori riconosciuti è già attuata con la legislazione vigente (art. 14 cpv. 3 OCCS).

Anche per gli accertamenti sull’idoneità alla guida l’interessato può scegliere liberamente il medico presso il quale sottoporsi all’esame tra quelli riconosciuti dall’autorità cantonale per il livello richiesto (art. 5a segg. OAC).

Non è dunque necessaria alcuna nuova regolamentazione, essendo la richiesta già attuata.

B. Attuazione della mozione 17.3520 Graf-Litscher

1.6 Spostamenti per l’esercizio della professione durante il periodo di revoca della licenza di condurre

1.6.1 Situazione iniziale

In base alla legislazione in vigore, l’autorità cantonale può revocare le categorie della licenza di condurre necessarie per esercitare una professione per un periodo inferiore rispetto alle altre, nel rispetto della durata minima legale (art. 33 cpv. 5 OAC). Ciò consente di tener conto del maggiore impatto che ha la revoca per gli autisti rispetto ad altri conducenti, consistente spesso nella perdita del posto di lavoro.

La mozione richiede di privilegiare ulteriormente la categoria degli autisti autorizzandoli a guidare per l’esercizio della professione durante l’intero periodo di revoca.

1.6.2 Nuova regolamentazione proposta

In futuro le autorità cantonali avranno la possibilità di autorizzare le persone che in media conducono un veicolo per oltre la metà dell’orario di lavoro settimanale a guidare ai fini dell’esercizio della professione durante l’intero periodo di revoca della licenza di condurre (art. 33 cpv. 5 P-OAC).

9/13 ASTRA-D-95623401/697