Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/52: Modifica delle ordinanze sull’ammissione alla circolazione e sul controllo della circolazione stradale · 13 pagine

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Riferimento: ASTRA-022.3-351/21

Articolo 33 capoverso 5 P-OAC

La disposizione in base alla quale possono essere privilegiate le persone che in media guidano un veicolo per oltre la metà dell’orario di lavoro settimanale si rifà all’eccezione già prevista dall’articolo 3 lettera g dell’ordinanza del 15 giugno 20075 sull’ammissione degli autisti (OAut). Ai fini dell’attuazione si può pertanto adottare la prassi corrispondente delle autorità di esecuzione.

Questa regolamentazione consente alle autorità cantonali, come norma potestativa, di adeguare al singolo caso l’agevolazione concessa al conducente. L’autorità dovrà stabilire nella decisione di revoca esattamente quali spostamenti sono consentiti per l’esercizio della professione, ad esempio, limitandoli a determinati veicoli, tipi di veicoli, percorsi, scopi o aree. Sono ugualmente ipotizzabili restrizioni temporali. In caso di revoca di più mesi, l’autorità potrà anche decidere se consentire gli spostamenti a fini professionali per tutta la sua durata o limitarli a singoli periodi, ad esempio perché la persona interessata può concentrare una parte della revoca nelle vacanze.

Si intendono spostamenti per l’esercizio della professione quelli che rappresentano l’attività professionale vera e propria, ad esempio i trasporti di merci effettuati come attività retribuita da un camionista o un corriere di una pizzeria, oppure i trasporti di persone effettuati a pagamento da un conducente di autobus o taxi. Il concetto deve essere interpretato in modo restrittivo. Non vi rientrano chiaramente i tragitti dal domicilio al luogo di lavoro.

Gli spostamenti per l’esercizio della professione non potranno mai essere autorizzati durante la revoca di una licenza di condurre a seguito di un’infrazione medio-grave (art. 16b LCStr) o grave (art. 16c LCStr), bensì solo in caso di revoca dovuta a infrazioni lievi di cui all’articolo 16a LCStr. Saranno concessi al massimo per due revoche nell’arco di cinque anni, ma non a persone la cui licenza di condurre sia stata ritirata per motivi di sicurezza a tempo indeterminato o definitivamente.

Articolo 33 capoverso 6 P-OAC

Il nuovo capoverso 6 riprende il vigente articolo 33 capoverso 5 OAC e consente alle autorità cantonali, per evitare i casi di rigore, di disporre una revoca di durata diversa per ciascuna categoria, sottocategoria o categoria speciale nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

Le misure proposte non hanno ripercussioni considerevoli dal punto di vista finanziario, del personale o di altro tipo per la Confederazione.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni, i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

I Cantoni avranno oneri aggiuntivi, da un lato perché dovranno esaminare più revoche preventive pendenti rispetto a oggi, dall’altro in quanto si troveranno spesso a restituire e dover poi revocare nuovamente le licenze di condurre ritirate dalla polizia. Infine, avranno bisogno di più tempo per accertare che siano soddisfatti i requisiti per l’autorizzazione degli spostamenti per l’esercizio della professione durante il periodo di revoca della licenza di condurre.

Il progetto non ha alcuna ripercussione per i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

5.3 Ripercussioni per l’economia

Si prevedono solo ripercussioni collaterali per l’economia, poiché in alcuni casi le aziende potranno contare sulla presenza al lavoro dei conducenti impiegati ai quali sia stata revocata la licenza per

5 RS 741.521

12/13 ASTRA-D-95623401/697