Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/52: Modifica delle ordinanze sull’ammissione alla circolazione e sul controllo della circolazione stradale · 13 pagine
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Riferimento: ASTRA-022.3-351/21
1.4.2 Nuova regolamentazione proposta
In futuro l’autorità cantonale dovrà garantire la riservatezza dei dati al segnalante che lo richiede solo se questi dimostra il sussistere di un interesse degno di protezione (art. 30b cpv. 1 P-OAC). La valutazione dell’interesse spetterà all’autorità cantonale e avverrà caso per caso. Per essere considerato degno di protezione, l’interesse dovrà chiaramente essere oggettivo e, in caso di violazione della riservatezza, recare o poter recare un pregiudizio al segnalante, in particolare in riferimento ai legami familiari stretti, ma anche ad altri rapporti, ad esempio di vicinato o di lavoro domestico.
L’articolo 30b capoverso 3 P-OAC esplicita quanto già consentito dalla normativa vigente: la persona danneggiata ha la possibilità di chiedere mediante ricorso il risarcimento dei danni derivanti da una segnalazione indebita, a prescindere dalla rivelazione dell’identità del segnalante. Questa informazione è infatti irrilevante in quanto il danno non deriva dalla segnalazione in sé, bensì dalla disposizione ed esecuzione di un esame di idoneità alla guida a pagamento, ossia la responsabilità causale spetta all’autorità che lo ha disposto e non al segnalante. Di conseguenza, un’eventuale richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta contro l’autorità cantonale, il cui obbligo in merito è disciplinato dalle regole della responsabilità generale dello Stato e dunque dalla rispettiva legge cantonale in materia di responsabilità. Le autorità cantonali potranno esercitare il regresso per i danni eventualmente subiti nei confronti del segnalante, di cui conoscono l’identità.
Con la presente proposta si rinuncia a un’attuazione testuale della mozione; in compenso si esprimono i diritti delle persone segnalate con maggiore chiarezza rispetto alla disposizione attuale, in cui la responsabilità cantonale nei loro confronti non risulta del tutto evidente.
1.5 Altre richieste della mozione 17.4317 Caroni
1.5.1 Informazione sul recupero dell’autorizzazione alla guida se l’autorità non dispone una
revoca preventiva entro dieci giorni dal ritiro della licenza da parte della polizia (moti-
vazione della mozione, punto 1)
La mozione richiede che al momento del ritiro della licenza per allievo conducente o di condurre da parte della polizia il titolare sia informato sulla possibilità di tornare a guidare se l’autorità di revoca non avrà disposto una revoca a titolo preventivo entro dieci giorni.
Poiché in futuro l’autorità cantonale dovrà restituire la licenza al titolare se non avrà disposto la revoca entro dieci giorni lavorativi dal ritiro della polizia, un’informazione aggiuntiva risulta superflua: la persona sarà informata mediante la restituzione del documento.
1.5.2 Garanzia della possibilità di fugare seri dubbi (motivazione della mozione, punto 1)
La mozione richiede che durante il termine dei dieci giorni sia garantita alla persona a cui la polizia ha ritirato la licenza per allievo conducente o di condurre la possibilità di fugare i seri dubbi sulla sua idoneità alla guida. L’attuazione non necessita alcuna modifica normativa: attualmente le parti coinvolte in un procedimento amministrativo sono già autorizzate a fornire informazioni in ogni momento nel corso della procedura, che devono essere valutate dall’autorità nell’esecuzione del diritto federale, in questo caso nell’applicazione delle disposizioni in materia di licenze e ammissioni alla circolazione (art. 32 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa, PA).
4 RS 172.021
8/13 ASTRA-D-95623401/697