Rapporto esplicativo OEn
Consultazione 2021/53: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2022 · 9 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la
revisione dell'ordinanza sull'energia
(OEn, RS 730.01)
1. Punti essenziali del progetto
1.1 Progetti nel settore idroelettrico e pianificazione direttrice cantonale
Due precisazioni mirano a sgomberare il campo dalle incertezze giuridiche relative all'interpretazione dell'articolo 10 della legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730.0) e
dell'articolo 8b della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700).
Con sentenza del 4 novembre 2020 (1C_356/2019) il Tribunale federale ha nuovamente sollevato una questione cui aveva già risposto con la sentenza del 31 gennaio 2019 (1C_4/2018), e cioè se, e in quale misura, l'articolo 8b LPT estenda la riserva del piano direttore di cui all'articolo 8 capoverso 2 LPT. Alla luce della trattazione divergente del tema e dell'assenza di una decisione conclusiva,
sussiste ora incertezza giuridica che la nuova disposizione punta a risolvere. I considerandi contenuti nella sentenza 1C_4/2018 sono ritenuti corretti nella maniera di seguito esposta. Di conseguenza,
l'articolo 8b LPT e l'articolo 10 LEne non influiscono in alcun modo sull'obbligo riguardante il piano direttore di cui all'articolo 8 capoverso 2 LPT.
L’obbligo dei Cantoni di delimitare sezioni di corsi d'acqua adeguate ai sensi dell'articolo 10 LEne e dell'articolo 8b LPT ha lo scopo di sostenere con strumenti di pianificazione territoriale l'incremento della forza idrica al fine di raggiungere il valore indicativo per la produzione idroelettrica di cui
all'articolo 2 capoverso 2 LEne. In ogni caso, l'obiettivo preminente dell'articolo 10 LEne e dell'articolo 8b LPT è quello di accelerare il potenziamento della forza idrica. Sarebbe contraria a tale obiettivo legislativo la presenza di ostacoli per i progettisti, creati da requisiti aggiuntivi in merito alla
pianificazione direttrice o alle procedure di autorizzazione. Per questo motivo l'ordinanza sull'energia chiarisce che l'articolo 10 LEne e l'articolo 8b LPT non estendono la riserva del piano direttore di cui all'articolo 8 capoverso 2 LPT e che le centrali idroelettriche possono essere autorizzate
indipendentemente dalla delimitazione delle sezioni di corsi d'acqua adeguate, sempre che siano rispettate tutte le altre prescrizioni legali.
Per i progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente sussiste, a norma
dell'articolo 8 capoverso 2 LPT, un obbligo in merito al piano direttore. Questi progetti necessitano di una base nel piano direttore prima che sia rilasciata la concessione. E contrario, le centrali
idroelettriche prive di ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente non necessitano di una base nel piano direttore. Non essendo riferiti a progetti specifici, l'articolo 10 LEne e l'articolo 8b LPT non comportano variazioni al riguardo. Il loro scopo è piuttosto consentire la definizione di sezioni di corsi d'acqua adeguate «in modo indipendente da progetti concreti», affinché, nel contesto di
successive procedure di autorizzazione di progetti concreti, nell'esercitare la facoltà di apprezzamento l'idoneità di un'ubicazione possa deporre a favore di un progetto (messaggio concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 del 4 settembre 2013 [FF 2013 6489, 6557 e 6594]). La precisazione dell'articolo 7a chiarisce pertanto che le centrali idroelettriche prive di
ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente non necessitano di una base propria nel piano direttore. La valutazione relativa alla sussistenza di considerevoli ripercussioni sul territorio e
sull’ambiente avviene a prescindere dalla presenza, o meno, di un interesse nazionale nei confronti dell’impianto idroelettrico.